Il Decreto Crescita ha introdotto nel nostro ordinamento tributario un bonus fiscale per incentivare le aggregazioni aziendali.
Presupposto del bonus è che abbia luogo un’operazione di aggregazione aziendale, fusione, scissione o conferimento, da cui venga generato un soggetto societario costituito sotto forma di Spa, Sapa, Srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, società cooperative europee.
Soffermiamoci sulle caratteristiche di tale bonus e sul suo ambito oggettivo e soggettivo.
Bonus fiscale per le aggregazioni aziendali: premessa
L’art. 11 del D.L. n. 34/2019[1] ha introdotto nell’ordinamento tributario italiano una nuova versione del bonus fiscale per aggregazioni aziendali.
La nuova disciplina, mutuata dalla precedente, introdotta nel 2006 con la Legge n. 296/2006, presenta rispetto al passato alcune differenze.
Più precisamente, due sono i punti che meritano particolare attenzione:
- il beneficio fiscale derivante dall’incremento del valore dei beni entro il limite di € 5.000.000 non è utilizzabile nell’immediato, ma è posticipato di un periodo d’imposta;
- tra le cause ostative all’applicazione della agevolazione rientra quella del controllo da parte di un unico soggetto delle società partecipanti all’aggregazione aziendale. Diversamente dal passato, però, l’attuale normativa fa riferimento esclusivo al controllo esercitabile attraverso i voti detenuti in assemblea e non alle altre forme di controllo previste dall’art. 2359 del c.c.[2].
Di seguito l’analisi della tematica.
Bonus fiscale per le aggregazioni aziendali: ambito soggettivo
Il bonus fiscale per aggregazioni aziendali è fruibile a seguito di un’operazione di aggregazione aziendale, nella specie deve trattarsi di fusione, scissione o conferimento, da cui deve generarsi un soggetto societario costituito in una delle forme previste dall’art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR, ovvero: Spa, Sapa, Srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, società cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003.
Tutti organismi societari che devono essere residenti nello Stato italiano.
Dalla lettura della norma si intuisce subito come il Legislatore si sia particolarmente concentrato sull’organismo societario uscente dall’operazione straordinaria, detto “avente causa”, più che sul soggetto/i, “dante causa”.
Questa precisazione, però, non deve far pensare che per il “dante causa” non sia richiesto alcun requisito, perché elemento discriminante per beneficiare del bonus fiscale per aggregazioni aziendali è che il soggetto o i soggetti aggregati siano qualificati almeno come imprenditori.
Per queste ragioni, i conferimenti di aziende agricole, eseguiti da soggetti non societari, ovvero i conferimenti di aziende effettuati da soggetti non imprenditori, si pensi in tal senso al locatore di una azienda o all’erede che ha ricevuto una azienda senza condurla, non possono beneficiare dell’agevolazione in questione.
Ultima precisazione, non di poco conto, è che il soggetto “avente causa” non deve essere un organismo societario nato tramite l’operazione di aggregazione, ma deve preesistere all’aggregazione stessa. In seguito, approfondiremo meglio questo dettaglio.
Bonus fiscale per le aggregazioni aziendali: ambito oggettivo
Il citato art. 11 del DL n. 34/2019 indica espressamente l’avviamento e i beni strumentali materiali e immateriali, quali uniche poste dell’attivo che possono beneficiare del bonus fiscale per effetto dell’aggregazione.
Di conseguenza, tutte le altre voci dell’attivo, come ad esempio le partecipazioni o i beni merci non possono fruire di quest