Le scritture contabili per la contabilizzazione della fiscalità differita in caso di rivalutazione dei beni: esempi pratici di contabilità.
L’effettuazione di una rivalutazione con valenza puramente civilistica comporterà, a tenore di OIC 25, un disallineamento civilistico – fiscale dei valori dei beni interessati dalla procedura rivalutativa, generando la cosiddetta fiscalità differita.
La fiscalità differita, oltre che dalle differenze temporanee tra il risultato civilistico e il reddito fiscale, può avere origine dalle differenze tra valori contabili e valori fiscali di attività e passività a seguito di operazioni che non hanno effetto sul Conto economico.
Ciò in specie può avvenire con riferimento a:
- rivalutazioni di attività non fiscalmente riconosciute;
- riserve in sospensione d’imposta;
- operazioni straordinarie.
Infatti, alcune disposizioni normative possono consentire la rivalutazione di attività a fronte dell’iscrizione di un’apposita riserva nel patrimonio netto.
Il caso della rivalutazione di beni iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale
Ciò, ad esempio, può avvenire nel caso in cui la legge consenta la rivalutazione monetaria di determinati beni iscritti nell’attivo patrimoniale.
Dove detta rivalutazione non sia fiscalmente riconosciuta, emerge una differenza temporanea tra valore fiscale e valore contabile dell’attività rivalutata con effetti solo civilistici, con conseguente iscrizione di imposte differite, dovendo a tal fine considerare che:
- le imposte differite sono direttamente iscritte a riduzione della riserva di rivalutazione imputata a patrimonio netto, senza cioè alcun effetto sul Conto economico dell’esercizio;
- le imposte differite saranno riversate a Conto economico nei successivi esercizi in cui si realizzerà il maggior valore civilistico dell’attività, ad esempio attraverso il processo di ammortamento o l’alienazione dell’immobilizzazione.
Il fondo imposte differite
Il fondo per imposte differite, nascente con riferimento alla rivalutazione dei beni esistenti al 31/12/2020 ottenuto per giroconto dalla riserva di rivalutazione che così come prescrivono le norme deve essere defiscalizzata delle imposte gravanti sui maggiori valori, verrà poi progressivamente ridotta in ciascun anno in proporzione agli ammortamenti o alle dismissioni realizzate, girocontando il “fondo imposte differite” alle imposte differite in area fiscale del Conto Economico.
Per cui, ad esempio, ove si debba registrare un saldo di rivalutazione di 100.000 euro da depurare delle fiscalità differita del 27,90% (24% di IRES e 3.90% di IRAP) dovremo rilevare:
Conti |
BilCEE |
DARE |
AVERE |
Immobili |
A – B II 1) |
100.000 |
|
Riserva di rivalutazione D.L. 41/2021 |
P – A VI |
|
72.100 |
Fondo imposte differite |
P – B 2) |
|
27.900 |
Negli esercizi successivi all’esercizio nel quale è stata eseguita la rivalutazione ponendo gli ammortamenti indeducibili pari al 10% di 100.000 si procederà alla rilevazione:
Conti |
BilCEE |
DARE |
AVERE |
Fondo Imposte differite |
P – B 2) |
2.790 |
|
Imposte differite |
CE – 20 |
|
2.790 |
Si procederà a rilasciare al Conto Economico il 27,90% degli ammortamenti indeducibili di 10.000 euro.
E così di seguito, anno per anno, si procederà fino all’azzeramento del fondo imposte differite.
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