a grande richiesta dei nostri lettori proponiamo un piccolo ripasso sulla fiscalità differita: i casi in cui sorgono le imposte differite, le modalità di calcolo, le scritture contabili
Con riferimento alla vigente normativa fiscale, le cosiddette:
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differenze temporanee imponibili che generano “imposte differite” derivano, ad esempio, da plusvalenze patrimoniali nel caso in cui il contribuente o soggetto interessato ha esercitato l’opzione per la rateizzazione dell’onere fiscale;
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differenze temporanee deducibili che generano “imposte anticipate” derivano da componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico a seguito di norme fiscali che prevedono:
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limitazioni per accantonamenti a fondi del passivo e per rettifiche di valore, quali:
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gli accantonamenti non previsti da norme tributarie (art. 107, comma 4, del Tuir);
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gli oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio (art. 107, comma 3, del Tuir);
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i costi di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili (art. 107, comma 2, del Tuir);
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i lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi e aeromobili (art. 107, comma 1, del Tuir);
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i rischi contrattuali su opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93, comma 2, del Tuir);
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i rischi su cambi (art. 110, comma 3, del Tuir);
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l’ammortamento dei beni immateriali e dell’avviamento (art. 103, comma 1 e 3, del Tuir);
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l’ammortamento dei beni materiali (art. 102, comma 2, del Tuir);
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la svalutazione dei crediti (art. 106, comma 1, del Tuir);
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una deducibilità parzialmente differita, come, ad esempio, nel caso delle spese di manutenzione imputate a conto economico, eccedenti il 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili (art. 102, comma 6, del Tuir);
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una deducibilità facoltativamente differita, come:
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le spese di pubblicità e propaganda (art. 108, comma 2, del Tuir);
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le spese relative a studi e ricerche (art. 108, comma 1, del Tuir);
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una rilevazione per cassa, come:
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i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (art. 99, comma 3, del Tuir);
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le imposte deducibili (art. 99, comma 1, del Tuir);
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differenze permanenti che derivano da:
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componenti postivi esenti (art. 87 del Tuir);
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dividendi esenti (art. 89 del Tuir);
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proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 91, comma 1, lettera b, del Tuir);
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imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (art. 99, comma 1, del Tuir);
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liberalità integralmente indeducibili (art. 100, comma 4, del Tuir);
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liberalità parzialmente indeducibili per la parte eccedente il limite di deducibilità previsto (art. 100, commi 1 e 2, del Tuir).
Per un’analisi di tipo operativo, si fanno seguire un’esemplificazione impostata secondo le regole dettate dal principio contabile Oic n. 25.
Caso – Determinazione e rilevazione in bilancio di imposte differite
Si ipotizzi che:
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nell’esercizio sociale 2016 la società ha iscritto nel conto economico una plusvalenza di € 100.000,00 e ha optato per la rateizzazione della stessa ai fini fiscali;
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nel periodo d’imposta 2016 l’aliquota Ires è pari al 27,50% e l’aliquota Irap è del 3,90%.
Nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2016 viene posta in essere una variazione in diminuzione per € 80.000,00, mentre nel bilancio di esercizio la società effettua un accantonamento al fondo per imposte differite di € 25.120,00 (€ 80.000,00 x 31,40%, pari alla somma tra il 27,50% dell’aliquota Ires e del 3,90% di quella dell’Irap, con le seguenti registrazioni in contabilità generale d’impresa:
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per la rilevazione delle imposte correnti:
Imposte correnti |
a |
Debiti tributari |
6.280,00 |
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per la rilevazione delle imposte differite:
Imposte differite |
a |
Fondo imposte differite |
25.120,00 |
In questo modo, l’ammontare delle imposte sul reddito (correnti e differite) rilevate al conto economico nell’esercizio 2016 (pari a€ 31.400,00 = € 6.280.00 + € 25.120,00) è pari a quello che si avrebbe se non si fosse optato per la rateizzazione della plusvalenza (31,40% di € 100.000,00).
Nei quatto esercizi successivi, nella dichiarazione dei redditi sarà effettuata una variazione in aumento di € 20.000,00 e il corrispondente pagamento delle imposte correnti per € 6.280,00, con conseguente utilizzo nel bilancio d’esercizio del fondo imposte differite per un importo corrispondente.
La scrittura contabile da eseguire può assumere la seguente articolazione:
Fondo imposte differite |
a |
Imposte differite |
6.280,00 |
per cui l’ammontare delle imposte a conto economico (su tale rigiro di differenza temporanea) risulterà di entità pari a “zero”.
NdR: Potrebbe interessarti anche…Le scritture contabili e la gestione della fiscalità differita in caso di rivalutazione
16 maggio 2017
Giancarlo Modolo e Annamaria Bettagno