Discrimine tra nullità ed inesistenza della notifica dell’atto impositivo in relazione alla possibilità di sanatoria

di Isabella Buscema

Pubblicato il 26 aprile 2022

Il vizio della notifica ha le caratteristiche della nullità, della inesistenza o della mera irregolarità?

Sanatoria processuale della nullità degli atti

nullità inesistenza notificaIn caso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento, trovano applicazione, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, le norme sulle notificazioni nel processo civile[1] ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. Civ..

Il principio della sanatoria processuale della nullità degli atti, in caso di raggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato, si concreta nella regola che qualsiasi nullità [ma non inesistenza][2] della notificazione è sanata quando si ha la prova dell'avvenuta comunicazione (anche se irrituale) e della conoscenza dell'atto da parte del soggetto cui è diretto, e ciò in particolare accade quando il soggetto impugna l'atto o presenta all'ufficio accertamento con adesione.

Il principio del raggiungimento dello scopo si collega a quello delle nullità delle notifiche essendo la sanatoria un limite all'invalidità.

La sanatoria delle nullità degli atti per raggiungimento dello scopo costituisce espressione di un principio di ordine generale applicabile sia con riferimento agli atti processuali, per i quali è stato codificato, sia, in mancanza di impedimenti di carattere normativo o logico sistematico, per quegli atti di natura sostanziale che come gli atti di imposizione fiscale, per avere efficacia e consentire all'interessato l'impugnazione in sede giudiziaria, devono essere notificati.

 

Scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento

L'applicazione, per l'avviso di accertamento, delle norme sulle notificazioni, contenute nel codice di procedura civile, comporta anche l'applicazione dell'art. 156 del codice di procedura civile e del principio della sanatoria delle nullità degli atti per raggiungimento dello scopo, purché il consegui