Tassa di concessione governativa: pagamento entro il 16 marzo

Riassumiamo i punti salienti concernenti l’obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa richiesta per la vidimazione dei libri e delle scritture contabili, in vista della scadenza di domani 16 marzo 2022.

Libri e scritture contabili: versamento della tassa di concessione governativa

Tassa di concessione governativa pagamentoEntro domani 16/3/2022 le società di capitali devono obbligatoriamente versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili di cui all’art. 2215 codice civile, tramite F24 telematico.

L’obbligo di versamento sussiste nonostante ci sia stata l’abolizione dell’obbligo di vidimazione iniziale dei principali libri contabili obbligatori, stabilita dall’art. 8 della legge n. 383/2001.

E’ importante ricordare che a seguito dell’intervento operato dalla citata L. 383/2001, la vidimazione è attualmente prevista solo per i libri sociali obbligatori (artt. 2421 e 2478 codice civile), nonché su ogni altro libro o registro per cui l’obbligo di bollatura sia previsto da norme speciali.

Al contrario, i libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalla normativa fiscale (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili), non sono più soggetti all’obbligo di bollatura, ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine di ciascun registro.

 

Tassa di concessione governativa: soggetti obbligati

Sono tenute al versamento le società di capitali (SPA, SAPA, SRL), incluse quelle organizzate in forma consortile, ad eccezione di cooperative e mutue assicurazioni.

L’obbligo, in ogni caso, non sussiste per le ditte individuali e le società di persone (società semplici, SNC e SAS).

 

Soggetti esonerati

Sono escluse dal versamento della tassa di concessione governativa:

  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • consorzi diversi dalle società consortili;
  • le società sportive affiliate ad una Federazione; le società di capitali dichiarate fallite.

Restano ulteriormente escluse le imprese costituite in forma diversa: imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (associazioni, fondazioni, ONLUS, organizzazioni di volontariato, ecc., iscritte o meno al Rea in quanto in possesso di una attività commerciale o meno).

 

Importo dovuto

La tassa annuale è calcolata in misura forfettaria, a prescindere dal numero di libri o pagine utilizzati nell’anno, in base: – al capitale sociale (o del fondo di dotazione) esistente al 1° gennaio 2022 non rilevando eventuali variazioni intervenute successivamente a detta data. La tassa è dovuta, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, in misura forfetaria pari a:

  •  309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
     
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.

 

 Modalità di versamento

 Il versamento va effettuato mediante F24, con modalità telematiche, tenendo presente che:

  • nel caso di saldo “a zero” con compensazione vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/ Fisconline);
     
  • nel caso di saldo a debito con o senza compensazione vanno utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

Nella Sezione “Erario” vanno riportati i seguenti dati:

  • codice tributo “7085”
  • periodo di riferimento “2022”.

 

Sanzioni

Nell’ambito del DPR 641/72 non si riscontra alcuna specifica sanzione in caso di omesso o tardivo versamento della tassa annuale.

La riforma del 1997 ha infatti soppresso l’art. 9 comma 3 DPR 641/72 nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa dal 100% al 200%.

Il mancato versamento è punito con la sanzione amministrativa variabile dal 100 al 200 per cento del tributo omesso, con un minimo di 103 euro.

Il versamento tardivo (punito con la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’imposta dovuta) può formare oggetto di regolarizzazione spontanea mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

 

Approfondisci l’argomento anche nel seguente articolo: Tassa vidimazione libri sociali in scadenza al 16 marzo 2022: chiarimenti 

 

A cura di Giovanna Greco

Martedì 15 marzo 2022