Tassa vidimazione libri sociali in scadenza al 16 marzo 2022: chiarimenti

Alcuni chiarimenti sulla scadenza del prossimo 16 marzo, data entro la quale si dovrà provvedere al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri e dei registri sociali.
Ci soffermeremo sui soggetti obbligati, sulla determinazione della somma da pagare e sui casi di mancato adempimento.

tassa vidimazione libri socialiEntro il 16 marzo 2022 scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l’obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o presso un notaio.

Nota: in via generale trattasi dei seguenti registri: Libro Soci, Assemblee, Consiglio Amministrazione, Collegio Sindacale, libro delle Obbligazioni, libro Assemblea Obbligazionisti (il decreto n. 185/08 ha soppresso l’obbligo di tenuta del libro Soci per le srl).

Il versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio o al Notaio in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2022.

La tassa è dovuta in forma fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell’anno solare ed è deducibile ai fini IRES e IRAP.

 

Tassa vidimazione libri sociali: soggetti obbligati e soggetti esclusi dal versamento del tributo

I soggetti interessati alla norma sono tutte le seguenti società: Spa, Sapa e Srl anche se società consortili, Società di capitali in liquidazione, Società di capitali sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione Straordinaria).

Sono invece esclusi dal pagamento i seguenti soggetti: Imprese individuali, Società di persone, Società cooperative e di mutua assicurazione, Consorzi diversi dalle società consortili, Società fallite, Associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad una Associazione sportiva Nazionale e con caratteristiche conformi alle Onlus di cui alla Legge, n. 289-2002, Onlus e Enti non commerciali, Aziende Ospedaliere, Aziende Socio Sanitarie, Associazioni e Organizzazioni di volontariato.

Nota: sono esonerate dal versamento le società fallite mentre sono tenute al versamento della tassa le società assoggettate alle procedure concorsuali diverse dal fallimento e le società in liquidazione.

 

Alcuni casi particolari

Ai fini del versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali si possono identificare le seguenti casistiche:

  1. Società ancora prive della partita IVA

    Devono versare la tassa utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’ Ufficio Agenzia Entrate Centro operativo di Pescara – “bollatura e numerazione libri sociali” e al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività devono indicare gli estremi del versamento nella modulistica IVA di inizio attività.
     

  2. Società già in possesso della partita IVA

    Devono versare la tassa utilizzando il modello F24 codice tributo 7085 e riportare gli estremi del versamento nella modulistica IVA di inizio attività.

 

La determinazione dell’importo da pagare

Per determinare la tassa di vidimazione la società occorre fare riferimento all’importo del Capitale Sociale esistente al 01/01/2022 e precisamente:

Società con Capitale Sociale fino a euro 516.456,90

 importo dovuto euro 309,87

Società con Capitale Sociale superiore a euro 516.456,90

 importo dovuto euro 516,46

Nota: in caso di aumento di Capitale Sociale in data posteriore al primo di gennaio dell’anno di riferimento questo non rileva ai fini del calcolo della tassa di vidimazione.

La società che dopo aver effettuato il versamento della tassa annuale trasferisce la propria sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate è esonerata dall’effettuare un altro versamento; il trasferimento, infatti, non impone una nuova vidimazione dei libri sociali.

Esempio pratico

SRL con capitale sociale all’ 1.1.2022 pari ad euro 300.000 che in data 07 marzo 2022 ha deliberato l’aumento del medesimo ad euro 550.000:

  1. entro il 16.3.2022 verserà la tassa per il 2022 nella misura di euro 309,87;
  2. nel 2023 verserà euro 516,46 (fatte salve eventuali variazioni del capitale alla data del 01.01.2023).

 

Il pagamento della tassa annuale

Si utilizza il modello F24 sezione erario codice tributo 7085 – anno 2022 (è possibile la compensazione con altre imposte a credito).

Nota: in caso di compensazione a zero o con saldo a debito il modello F24 deve essere presentato solo con il sistema “Entratel o Fiscoonline”.

 

Il mancato versamento e la procedura del ravvedimento operoso

In caso di omesso pagamento, secondo l’Agenzia delle Entrate, sarebbe applicabile l’art. 9 del DPR 641/72, in virtù del quale “è punito con la sanzione amministrativa dal “cento al duecento per cento “della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 103,29.

Tuttavia vi è da segnalare che, sulla base di una diversa interpretazione, la dottrina prevalente ritiene ammissibile, in caso di mancato versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali, la procedura del ravvedimento operoso (Decreto Legislativo n. 158/2015) con le seguenti modalità operative:

  1. entro 14 giorni aliquota applicabile massima 1,4 % (0,1 al giorno per 14 giorni);
     
  2. dal 15 al 30 giorno dalla scadenza (1,50 % ovvero 1-10 del 15%);
     
  3. dal 31 al 90 giorno dalla scadenza (1,67% ovvero 1-9 del 15%);
     
  4. e dal 91 giorno entro 1 anno (3,75 % ovvero 1-8 del 30%);
     
  5. entro due anni dalla scadenza del versamento (4,29% ovvero 1-7 del 30%);
     
  6. oltre due anni dalla scadenza del versamento (5% ovvero 1-6 del 30%).
Al fine di rendere completo il ravvedimento occorre inoltre:
  1. versare la tassa annuale dovuta maggiorata degli interessi con il modello F24 indicando il codice tributo “7085” e il relativo anno di riferimento (gli interessi si sommano al tributo);
     
  2. versare la sanzione mediante modello F23, riportando i seguenti dati: codice ufficio RCC – causale SZ – codice tributo 678T e l’importo della sanzione.

Nota: per poter accedere al ravvedimento la violazione non deve essere già stata constatata, non devono essere già iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero altre attività di accertamento di cui l’interessato abbia conoscenza.

Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguita contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo (0,50% per il 2015, 0,20 per il 2016, 0,1 da gennaio 2017, 0,30 da gennaio 2018, 0.80 per il 2019, 0,05 per il 2020, 0,01 per l’anno 2021, 1,25 % per l’anno 2022) con maturazione giorno per giorno.

 

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A cura di Celeste Vivenzi

Mercoledì 9 marzo 2022