Nell’ambito dei piani nazionali volti allo sviluppo dell’economia, in particolare nei suoi aspetti di “modernizzazione tecnologica”, si sono succedute nel tempo la disciplina del “super” ed “iper” ammortamento, poi è stato introdotto un credito di imposta, rivolgendosi alle stesse tipologie di beni aziendali (“4.0”, cioè a tecnologia avanzata).
Il presente contributo si rivolge alla disamina delle condizioni di applicazione di questi “aiuti” fiscali nei confronti delle società che esercitano attività agricola, anche assumendo la forma di società semplice, tipica delle società con oggetto non commerciale.
Super ammortamento e iper ammortamento: aspetti generali
La disciplina del super ammortamento, introdotta legge 28.12.2015, n. 208, si rivolgeva da principio agli investimenti in beni strumentali nuovi acquisiti a partire dal 15.10.2015 e fino al 31.12.2016 e consisteva in una maggiorazione del costo ammortizzabile del 40%.
L’agevolazione veniva riconosciuta ai titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni.
In seguito, il beneficio è stato esteso agli investimenti effettuati nel 2018, con maggiorazione non più del 40%, bensì del 30% (art. 1, comma 29, legge 27.12.2017, n. 205).
L’art. 1, D.L. 30.04.2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019, n. 58) ha in seguito reintrodotto la possibilità di beneficiare dei super ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30%, includendo gli investimenti in beni materiali strumentali effettuati nuovi dal 1° aprile 2019 al 31.12.2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30.06.2020 (a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
L’iper ammortamento consisteva invece, originariamente, in un’agevolazione che permetteva di dedurre ammortamenti pari al 250% (100% + un 150% “extra”), in conseguenza dell’acquisto di beni (nuovi) ad alto contenuto tecnologico (inclusi nell’allegato A alla legge n. 232/2016).
Per i soggetti che beneficiavano dell’iper-ammortamento era inoltre prevista un’ulteriore maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, riguardante i beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B alla legge di bilancio (software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0).
Con l’art. 1, commi da 184 a 197, della legge 27.12.2019, n. 160, è stata successivamente rimodulata la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale impresa 4.0”, prevedendo, in luogo della maggiorazione del costo ammortizzabile prevista dalle precedenti discipline, il riconoscimento di un credito di imposta, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, alle imprese che, dall’01.01.2020 al 31.12.2020 (ovvero entro il 30.06.2021, a condizio