Negli ultimi anni sono state varate normative di tipo “premiale” rivolte in particolare alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali, soprattutto acquistando beni di tipo “tecnologico” avanzato (“4.0”).
Si sono infatti succeduti il “super” e l’“iper” ammortamento: due agevolazioni cui si poteva accedere, rispettivamente, per i beni strumentali “generici” e per quelli dotati di caratteristiche “4.0”.
Infine, è stato introdotto un credito di imposta che ha sostanzialmente sostituito l’iper ammortamento, rivolgendosi alle stesse tipologie di asset aziendali.
Tra i requisiti è centrale quello dell’interconnessione, cioè dell’inserimento dei beni nella struttura produttiva dell’impresa. Andiamolo ad esaminare…
Super ammortamento
La disciplina del super ammortamento anticipa cronologicamente quella dell’iper ammortamento.
Originariamente si rivolgeva agli investimenti in beni strumentali nuovi acquisiti a partire dal 15.10.2015 e fino al 31.12.2016 e consisteva in una maggiorazione del costo ammortizzabile dei beni del 40% (legge 28.12.2015, n. 208).
L’agevolazione veniva riconosciuta ai titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni.
In seguito, il beneficio è stato esteso agli investimenti effettuati nel 2018, con maggiorazione però non più del 40%, bensì del 30% (art. 1, co. 29, legge 27.12.2017, n. 205).
L’art. 1, D.L. 30.04.2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019, n. 58) ha reintrodotto la possibilità di beneficiare dei super ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30% (come già previsto per il 2018), per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuavano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31.12.2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30.06.2020 a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Rimanevano esclusi dall’agevolazione i soli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31.03.2019 (non rientranti nella finestra temporale del super ammortamento 2018, né in quella del super ammortamento 2019 (salvo che entro il 31.12.2018 il relativo ordine fosse stato accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione).
Per il super ammortamento 2019 era prevista la possibilità di agevolare gli investimenti in beni strumentali nuovi solo entro una soglia di spesa di 2,5 milioni di euro.
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Questi gli argomenti qui trattati:
- Iper ammortamento
- Il requisito dell’interconnessione
- Iper ammortamento: modifiche
- Crediti di imposta
- Investimenti 2020/2021
- Investimenti 2021/2022
- Riepilogo
- L’interpello
- Investimento e interconnessione
- Caratteristiche tecnologiche dei beni
- Requisiti 5+2
- Adempimenti
- Decorrenza dell’iper ammortamento
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Iper ammortamento
L’iper ammortamento consisteva, originariamente, in un’agevolazione che consente di dedurre ammortamenti pari al 250% (100% + un 150% “extra”), in conseguenza dell’acquisto di beni ad alto contenuto tecnologico.
Il costo di acquisizione era infatti maggiorato del 150%, ma solamente per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell’allegato A alla legge n. 232/2016 (asset funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”: beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento, i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro).
Per i soggetti che beneficiavano dell’iper-ammortamento era inoltre prevista un’ulteriore maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, riguardante i beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B alla legge di bilancio (software, sistemi, piattaforme e a