Disegno di Legge di Bilancio 2022: rapida sintesi con focus su previdenza e lavoro

Facciamo il punto sui principali provvedimenti compresi nel disegno di Legge di Bilancio per il 2022; puntiamo il mouse sugli interventi in tema di previdenza e lavoro

sintesi disegno legge bilancio 2022Il Consiglio dei Ministri ha provveduto ad approvare il Disegno di Legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

La Legge di bilancio per il 2022, come si evidenzia nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri si muove sulle coordinate delineate dalla Nota di aggiornamento al Def, che prevedono la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l’economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal cosiddetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La legge di bilancio si articola in diversi interventi che puntano a rafforzare il tessuto economico e sociale, sostenendo la crescita e la competitività dell’economia italiana.

Di seguito i principali punti di intervento.

Riportiamo in sintesi alcune delle misure che verranno introdotte.

 

Le novità dal disegno di Legge di bilancio per il 2022

Fisco

Allo scopo di ridurre il cosiddetto “cuneo fiscale” e l’incidenza dell’IRAP sui bilanci aziendali viene messo in previsione un intervento il cui ammontare complessivi è pari ad miliardi di euro, di cui 6 con un nuovo stanziamento di bilancio e 2 miliardi già assegnati in precedenza.

Con uno stanziamento di 650 milioni di euro, si rinviano la “plastic tax” e la cosiddetta “sugar tax” all’esercizio 2023.

L’aggio sulla riscossione per le operazioni successive al primo gennaio sarà posto interamente a carico dello Stato.

Ridotta dal 22% al 10% l’IVA su prodotti assorbenti per l’igiene femminile.

Stanziati inoltre 2 miliardi di euro nel 2022 per contenere l’aumento dei costi dell’energia.

 

Stanziamenti per investimenti pubblici

È stato deciso lo stanziamento di circa 70 miliardi di euro a favore di investimenti per le Amministrazioni centrali e locali a partire dall’esercizio 2022 e sino all’anno 2036.

Le risorse sono destinate al completamento delle infrastrutture ferroviarie, per le metropolitane delle grandi aree urbane, per le infrastrutture autostradali già avviate e per la loro manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, nonché a favore di interventi per la tutela del patrimonio culturale e per l’edilizia scolastica.

STanziate inoltre risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Aumentata poi la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo che va dall’anno 2022 al 2030 con complessivi 23,5 miliardi.

Infine rifinanziati con una dotazione di circa 6 miliardi do euro gli interventi per la ricostruzione privata delle aree colpite dagli eventi sismici in Centro Italia.

 

Investimenti da parte di privati e imprese

Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari posti in essere da parte di soggetti di natura privata, gli incentivi IRPEF al 50% e al 65% e le relative maggiorazioni sono stati prorogati fino al 2024 mantenendo le medesime aliquote agevolative.

Gli incentivi al 110% sono stati estesi sino all’esercizio 2023 per i condomini e gli IACP, con una riduzione pari al 70% per l’esercizio 2024 ed al 65% per l’esercizio 2025.

Per le altre abitazioni, l’incentivo al 110% è esteso per il secondo semestre del 2022 per le abitazioni principali di persone fisiche con la previsione di un tetto correlato all’Isee.

Gli incentivi per le facciate sono confermati anche nel 2023 con una percentuale agevolata pari al 60%.

Sono prorogate e rimodulate le misure di Transizione 4.0 fino al 2025.

Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi (per 3 miliardi di euro), la cosiddetta “Nuova Sabatini” e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese.

Estesa fino al 30 giugno 2022 la possibilità di trasformare le Deferred Tax Assets (DTA) in crediti di imposta, con la medesima percentuale e un tetto massimo per singola operazione.

 

Provvedimenti in materia sanitaria

Per il 2022 il Disegno di Legge Bilancio prevede lo stanziamento di circa 1,8 miliardi di euro per l’acquisto di vaccini e medicinali anti-Covid.

Finanziato il Fondo Sanitario Nazionale con 2 miliardi di euro aggiuntivi ogni anno fino all’esercizio 2024.

Ulteriori risorse economiche sono destinate al fondo per i farmaci innovativi, per una somma complessiva di 600 milioni nell’arco del triennio.

Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono significativamente incrementate e portate, in via permanente, a 12.000 euro l’anno.

Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale vengono autorizzati a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato durante il periodo dell’emergenza.

 

Scuola, ricerca e università

Viene significativamente incrementata la dotazione finanziaria del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo Fondo Italiano per la Tecnologia.

Sono accresciuti i fondi per gli enti di ricerca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il contributo alle spese di ricerca delle imprese, ora previsto fino al 2022, viene rimodulato ed esteso fino al 2031.

Disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza COVID-19.

Sono previste risorse aggiuntive per i libri di testo gratuiti.

È finanziata l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria per classi di quarta e quinta elementare.

 

Regioni ed Enti locali

Il Disegni di Legge Bilancio 2022 stanzia complessivamente circa 1,5 miliardi di euro per, incrementare il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale (fra le altre misure adottate) e prevedere risorse aggiuntive a favore degli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per gli asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.

 

DDL bilancio e politiche sociali

Rifinanziato il Reddito di cittadinanza con un ulteriore miliardo di euro per ogni anno, confermando l’importo del finanziamento sui livelli dell’esercizio 2021: vengono tuttavia rafforzate le misure di controllo e introdotti correttivi alle modalità di corresponsione del beneficio, che prevedono una revisione della disciplina delle offerte di lavoro congrue, un decalage del beneficio mensile per i soggetti occupabili, sgravi contributivi per le imprese che assumono i percettori del reddito (il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che è arrivato il benestare della Commissione Europea in merito all’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate, nonché per la trasformazione dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge di bilancio 2021.

La misura ha come scopo principale quello di ridurre il costo del lavoro, in considerazione delle gravi difficoltà socio-economiche a carico dei datori di lavoro privati e, al tempo stesso, di incentivarli ad assumere donne nella fase post pandemica).

La Commissione Europea ha, da parte sua, valutato tale misura come necessaria, adeguata e proporzionata, nonché conforme alla normativa europea e al Quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato.

Tra l’altro nei mesi scorsi, anche l’INPS ha ritenuto di intervenire sull’argomento prima con la Circolare n. 56 del 12 aprile 2021, titolata “Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. Prime indicazioni operative” e poi con il Messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021 [titolato “Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021. Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Chiarimenti  al fine di fornire le prime indicazioni sull’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate”].

 

Quali sono i soggetti che hanno titolo ad accedere all’esonero contributivo

L’agevolazione in questione è rivolta a tutti i datori di lavoro privati (anche non imprenditori e i datori di lavoro del settore agricolo), esclusa invece dal beneficio la Pubblica Amministrazione.

Hanno invece diritto all’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate anche gli enti pubblici economici e cioè:

  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
  • gli enti  trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, i iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

 

Quali sono le donne definite come “svantaggiate”?

L’INPS fornisce la definizione di donne svantaggiate e pertanto appartengono a questa categoria:

  • le donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
     
  • le “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.
    Il rapporto di lavoro in questo caso può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
     
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
     
  • le donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
    Il Senato ha dato il via libera alla legge sulla parità lavorativa tra uomo e donna, anche dal punto di vista salariale, che andrà a modificare il codice delle pari opportunità (D.Lgs. n. 198/2006).
Intento della legge è quello di rafforzare le norme sulla parità e pari opportunità sul lavoro, ampliare le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativa rispetto a quelle già contenute nel Codice.

La legge, inoltre, stabilisce che anche le imprese dai 50 dipendenti in su (e non più solo quelle con più di 100 dipendenti) saranno obbligate a presentare il rapporto periodico sulla situazione lavorativa di uomini e donne, mentre per le imprese con meno di 50 dipendenti la presentazione del rapporto sarà facoltativa.

A partire dal 1° gennaio 2022, poi, sarà introdotta una importante novità e cioè la c.d. certificazione della parità di genere, ossia un “bollino di qualità” per quelle aziende che si sono fatte parte attiva per la riduzione del divario tra uomo e donne ai fini della carriera, della parità salariale a parità di mansioni, alle politiche adottate per la tutela delle lavoratrici madri e delle differenze di genere e per le aziende meritevoli sarà previsto anche uno sgravio contributivo.

In sintesi, dunque, i punti salienti del DDL per le pari opportunità saranno:

  • Obbligo della presentazione del rapporto sulla situazione lavorativa uomo/donna anche per le imprese dai 50 dipendenti in su;
     
  • Introduzione della certificazione della parità di genere, con incentivi per le aziende meritevoli;
     
  • Tutela della maternità e delle differenze di genere, da attuare anche mediante strumenti di conciliazione dei temi di vita e lavoro.

 

Rapporto sulla situazione lavorativa

Il rapporto di cui sopra, dovrà essere redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello reperibile sul sito del Ministero del Lavoro e sarà trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali.

I risultati saranno poi inviati alle sedi territoriali dell’INL, al Ministero del Lavoro, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istituto Nazionale di Statistica e al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

I dati contenuti nel rapporto saranno: numero dei lavorati occupati di sesso maschile e femminile; numero delle lavoratrici eventualmente in stato di gravidanza; numero dei lavoratori e lavoratrici eventualmente assunti nel corso dell’anno, differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, inquadramento contrattuale e funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore.

I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso.

Nel rapporto dovranno obbligatoriamente essere inserite anche le informazioni e i dati sui processi di selezione in fase di assunzione, reclutamento, procedure utilizzate per l’accesso alla qualificazione professionale e formazione manageriale, ecc.

È prevista anche una sanzione amministrativa da 1000 a 5000 euro in caso di rapporto mendace o incompleto.

 

Certificazione della parità di genere

Dopo l’articolo 46 del Codice delle pari opportunità, è inserito il nuovo articolo 46-bis, quello che prevede la Certificazione della parità di genere a partire dal 1° gennaio 2022, con la finalità di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Con decreti successivi saranno regolati invece i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende, le modalità di acquisizione e monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro, le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali ecc.

 

Premialità di parità per le aziende virtuose

Per l’anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere sarà concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

L’esonero sarà determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia e con il Ministro delegato delle pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio 2022.

Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere si riconosce un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

  • (vanno conteggiati anche i contratti a termine di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata con remunerazione annua superiore a 8.145 euro, oppure lavoro autonomo con reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro).

 

Requisiti

Occorre possedere i requisiti per accedere al beneficio in questione alla data in cui si presenta la relativa domanda e si può utilizzare il beneficio stesso, come sopra già detto, per le assunzioni a tempo indeterminato, per le assunzioni a tempo determinato e loro eventuali proroghe e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

 

Esclusioni

Esclusi dall’esonero contributivo i contratti di lavoro intermittente, l’apprendistato, il lavoro domestico) e benefici fiscali per gli intermediari.

Attuati interventi in materia pensionistica, con una misura di durata annuale e con un requisito di 64 anni di età e 38 anni di contributi per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alle predette date.

Prorogata “Opzione Donna” e prorogata e allargata l’APE sociale ad ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi.

In particolare, poi, per “Opzione Donna” il DDL Bilancio prevede che il trattamento pensionistico è riconosciuto altresì nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e a 61 anni per le lavoratrici autonome.

Con una spesa di circa 3 miliardi di euro nel 2022 si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali, con un aumento dei sussidi di disoccupazione e un’estensione degli istituti di integrazione salariale ordinari e straordinari ai lavoratori di imprese attualmente non inclusi, nonché agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio.

Sono previsti incentivi all’utilizzo dei contratti di solidarietà e la proroga per il 2022 e il 2023 del contratto di espansione con l’estensione a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.

 

Disegno di Legge di Bilancio 2022 per i giovani

È previsto il finanziamento permanente del Bonus Cultura per i diciottenni.

Sono estesi per tutto il 2022 gli incentivi fiscali previsti per l’acquisto della prima casa da parte degli under36 e finanziati il Fondo affitti giovani e il Fondo per le politiche giovanili.

 

Pubblico Impiego

Disposto il finanziamento permanente di un fondo per le assunzioni con 250 milioni di euro e l’incremento del trattamento economico accessorio per 360 milioni.

Previste inoltre ulteriori risorse per la formazione dei dipendenti pubblici.

 

DDL bilancio e uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in stato di crisi

È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 200 milioni di euro per l’anno 2024, destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.

Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, saranno definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse.

 

DDL bilancio e prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti

Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.

Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

Il regime pensionistico dei soggetti indicati è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022.

In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l’importo della pensione è determinato dalla somma:
  1. delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022 calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI;
     
  2. della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022.

I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l’assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022.

I trattamenti sono erogati a carico dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

 

DDL bilancio su esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in stato di crisi

Il DLL Bilancio prevede un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

 

DDL bilancio su decontribuzione lavoratrici madri

In via sperimentale per l’anno 2022 è riconosciuto nella misura del cinquanta per cento l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

DDL bilancio e interventi in favore per il settore turistico per persone portatrici di disabilità

Al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l’inclusione sociale e la diversificazione dell’offerta turistica, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità.

 

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A cura di Massimo Pipino

Venerdì 17 dicembre 2021