L'omessa tenuta della contabilità non integra reato

Nessun riflesso penale tributario se il contribuente non tiene le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.
Per la giurisprudenza ormai costante, la condotta rilevante è quella di tipo commissivo, non quella di mero tipo omissivo.

Omessa tenuta della contabilità: quando configura reato?

omessa tenuta della contabilitàNel panorama penal-tributario disciplinato dal D. Lgs. 74/2000 si trova anche la condotta di chi, obbligato alla tenuta delle scritture contabili, le occulti o le distrugga anche solo in parte.

Costituisce reato altresì la mancata conservazione dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Ciò, ovviamente, se ed in quanto questo comportamento sia finalizzato all’evasione delle imposte, sia essa propria o di terzi.

Questa ultima precisazione è fondamentale, perché, poiché come detto, l’occultamento e/o la distruzione, per essere puniti, devono avere avuto incidenza sulla ricostruzione dei redditi o del volume di affari, la condotta antigiuridica resta fino allo spirare del termine di decadenza del potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

 

Occultamento e distruzione dei documenti contabili

Il reato in discorso è vincolato quindi ad un comportamento “attivo”, quale appunto l’occultamento o la distruzione, non già ad uno “omissivo”, ossia la mera mancata tenuta delle scritture contabili (o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione).

In altre parole, la condotta penalmente rilevante non può “semplicemente” sostanziarsi nel non avere tenuto le scritture contabili in modo tale che sia stata più difficoltosa la ricostruzione della situazione contabile, richiedendosi, ma in un contenuto attivo (e fraudolento) consistente nell’occultamento o nella distruzione di tali scritture la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge.

Presupposto fondamentale, quindi, per la sussistenza del reato, è la prova che i documenti contabili siano stati precedentemente creati e successivamente occultati o distrutti.

L’orientamento giurisprudenziale opposto è giustamente rimasto un caso isolato.

 

Il caso all’esame della Cassazione: la prova del dolo di evasione

La Suprema Corte, con una sentenza recente (39350 del 2/11/2021), ha avallato l’interpretazione maggioritaria.

Con l’occasione, la Corte ha ribadito che:

  • la distruzione configura un reato istantaneo che si realizza al momento dell’eliminazione della documentazione, la quale può consistere o nella stessa eliminazione del supporto cartaceo o mediante cancellature o abrasioni;
     
  • l’occultamento consiste invece nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento.

Nel caso in esame della suddetta sentenza, la prova della sussistenza del dolo di evasione è stata desunta, in modo logico, dal fatto che l’evidente finalità del meccanismo fraudolento di cui il contribuente era partecipe (tra cui, in particolare, l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili e dei documenti fiscali), era quello di impedire la ricostruzione degli effettivi redditi e del volume d’affari dell’impresa (resa parzialmente possibile solo a seguito della acquisizione di specifiche informazioni attraverso la banca data accessibile alla polizia tributaria), allo scopo di occultare il complesso meccanismo strumentale all’evasione fiscale, dunque proprio il dolo di evasione richiesto per la configurabilità del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10.

 

Vuoi approfondire il problema relativo all’omessa tenuta della contabilità? Ti suggeriamo:

Irregolare tenuta contabile e occultamento della documentazione: due facce della stessa medaglia ma con conseguenze differenti!

Occultamento scritture contabili: legittimo il sequestro preventivo

Occultamento di scritture contabili: il caso del trasferimento in luogo non dichiarato

e Occultamento delle scritture contabili: il perimetro fissato dalla Cassazione

 

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 29 novembre 2021