Integra il reato di occultamento di documenti contabili la condotta del legale rappresentante di una società che ha trasferito la documentazione in luogo non dichiarato, al fine di sottrarla all’esame dei verificatori.
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza.
Reato di occultamento di scritture contabili: il fatto
La contribuente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, di conferma della sentenza del Tribunale di Pistoia, di condanna per il reato di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 74 del 2000 perché, al fine di evadere le imposte, procedeva ad occultamento di scritture contabili di una società di capitali, di cui era legale rappresentante.
Davanti alla Suprema Corte la contribuente ha lamentato la mancanza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione, posto che sarebbe emersa, durante la fase di istruttoria dibattimentale,
“la sola condotta dell’omessa esibizione delle scritture contabili obbligatorie, non sanzionata penalmente, e non il loro occultamento.
Nella specie, l’omessa esibizione di parte della documentazione richiesta sarebbe stata accompagnata da un comportamento collaborativo e propositivo dell’imputata che, al fine di contribuire ad una ricostruzione completa del volume di affari dell’azienda, avrebbe chiarito la questione della sede legale della società, spiegando come di fatto i tre punti vendita presenti a Forte dei Marmi, Lucca e Viareggio costituissero le sedi operative della stessa”.
Inoltre, la contribuente avrebbe presentato il bilancio 2008, il cui contenuto sarebbe stato sostanzialmente conforme al reddito di impresa e al volume d’affari induttivamente accertati dall’Agenzia delle Entrate e che avrebbe prontamente messo in contatto la funzionaria dell’Agenzia delle Entrate con il commercialista della società, il quale avrebbe confermato il trasferimento della documentazione contabile nel nuovo punto vendita di Lucca:
“si deduce, dunque, che, durante il trasferimento da una sede all’altra, parte della documentazione …sarebbe andata persa. In quell’occasione, sarebbe stato esibito il bilancio relativo all’anno di imposta 2008, il registro dei beni immobili ammortizzabili, il registro corrispettivi ed il registro IVA corrispettivi e riepilogativi dei singoli tre punti vendita, nonché la documentazione relativa ai costi lavoro e a quella relativa ai costi per l’affitto dei locali.
Sicché la mancata esibizione non era stata accompagnata da risposte reticenti o fuorvianti, quale ulteriore elemento indicativo della volontà di non occultare alcunché”.
In sostanza, secondo la contribuente, la sentenza della Corte di appello,
“in luogo di motivare perché la mancata esibizione sarebbe stata sintomatica della volontà di occultamento, avrebbe equiparato la mancata esibizione della documentazione all’occultamento della stessa, specificando che la mancata esibizione della documentazione richiesta non sarebbe altro che prova della volontà di occultarla, atteso che l’imputata, diversamente, l’avrebbe esibita”.
Con un secondo ed ultimo motivo, la contribuente ha lamentato l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge in relazione alla sussist