Anche per gli Enti del Terzo Settore un principio contabile specifico

Gli Amministratori degli Enti del Terzo settore non possono più autonomamente definire i propri principi contabili da utilizzare nella redazione del bilancio né riferirsi all’Agenzia per le Onlus, ma dovranno attenersi ai principi di chiarezza e veridicità dettati dal codice civile. Ecco il nuovo principio contabile dedicato espressamente al Terzo Settore

Enti del Terzo Settore: il nuovo principio contabile OIC X

terzo settore nuovo principio contabilePubblicato il principio contabile OIC X, relativo alle regole da seguire nel bilancio degli enti del Terzo Settore.

Come noto, infatti, tali Enti hanno delle peculiarità in ordine alle quali è necessaria una regolamentazione che non viene data dagli attuali principi.

 

Il bilancio degli Enti del Terzo Settore

La predisposizione del bilancio d’esercizio degli Enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e alle direttive dei principi contabili nazionali compatibilmente con le finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti stessi.

Il principio contabile si sofferma, oltre che sulla composizione del bilancio, sui costi e proventi figurativi, sulle erogazioni liberali, sulle quote associative e apporti da soci fondatori, ed infine sulle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Per quanto riguarda la composizione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13 del Codice del Terzo Settore esso è:

“formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”.

Gli Enti del Terzo Settore possono presentare poi in calce al rendiconto gestionale anche i costi e i proventi figurativi.

Tali ultimi sono componenti economici che non rilevano ai fini della contabilità ma sono originati ugualmente dalla gestione dell’ente.

Vi rientrano i costi e gli oneri figurativi riferiti ai volontari.

Il principio, inoltre, specifica che gli stessi debbano essere valutati al fair value se attendibilmente stimati; in caso contrario occorre dare conto dell’impossibilità di fornire stime attendibili nella relazione di missione.

 

Erogazioni liberali

Anche le erogazioni liberali devono essere iscritte al fair value alla data di acquisizione delle stesse, se attendibilmente stimate.

Le erogazioni liberali sono distinte in vincolate, condizionate e diverse dalle due precedenti.

Le prime sono donazioni che, per volontà del donatore, di un terzo esterno o dell’Organo di Amministrazione sono assoggettate a una serie di restrizioni e/o vincoli temporanei o permanenti che ne delimitano l’utilizzo.

Da un punto di vista contabile si prevede una registrazione nell’attivo dello stato patrimoniale e l’iscrizione in contropartita di una riserva di patrimonio netto, specificando se sono riserve vincolate da terzi o per decisione degli organi istituzionali.

Le seconde (condizionate) sono donazioni aventi una condizione imposta dal donatore in cui è indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa.

Da un punto di vista contabile le erogazioni liberali condizionate sono rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale e in contropartita è registrata un debito nella voce D5) del passivo dello stato patrimoniale: “debiti per le erogazioni liberali condizionate”.

Le erogazioni liberali diverse dalle due appena illustrate sono invece rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla voce A4) “erogazioni liberali” del rendiconto gestionale.

Le stesse indicazioni contabili vanno seguite anche per i beni acquistati a un valore simbolico rispetto al loro valore reale.

 

Proventi da 5 per mille

I proventi derivanti dal 5 per mille da un punto di vista contabile sono contabilizzati nella voce A5) del rendiconto gestionale in contropartita alla voce di credito CII) nell’attivo dello stato patrimoniale.

Se attribuiti dall’ente a uno specifico progetto seguono le previsioni relativi all’erogazioni vincolate.

 

Quote associative e gli apporti dei soci fondatori

Le quote associative e gli apporti dei soci fondatori, ricevuti nel corso dell’esercizio, sono iscritti in contropartita:

  • nel patrimonio netto nella voce AI) “fondo dotazione dell’ente” se le quote o gli apporti sono relativi alla dotazione iniziale dell’Ente, ossia al fondo di cui l’ente può disporre al momento della sua costituzione.
    Le quote associative o apporti ancora dovuti, cioè importi esigibili da parte dell’ente nei confronti di associati o fondatori, danno titolo a un credito rilevato nella voce A) dello stato patrimoniale “quote associative o apporti ancora dovuti”;
     
  • nel rendiconto gestionale nella voce A1) “proventi da quote associative e apporti dei fondatori” negli altri casi.
    I proventi da quote associative e apporti dei fondatori sono rilevati nel rendiconto gestionale nell’esercizio in cui sono ricevuti o dovuti.

 

Svalutazione immobilizzazioni

Infine, la svalutazione immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Occorre applicare l’approccio semplificato dell’OIC9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” per determinare le perdite durevoli di valore.

Le svalutazioni sono contabilizzate in un’apposita voce “svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali” da annoverarsi nell’apposita area del rendiconto gestionale.

 

Fonte: Principio contabile OIC X

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 4 novembre 2021