Terzo Settore: comunicazione delle erogazioni liberali

Nuovo adempimento: trasmissione all’Agenzia delle entrate di una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili.

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Al momento resta ancora facoltativa la trasmissione al Fisco dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel corso del 2020 e delle generalità delle persone fisiche che le hanno realizzate, ma altri adempimenti sono quindi già preannunciati.

Viene previsto infatti che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, gli enti del terzo settore (vediamo meglio il dettaglio nel testo di legge) devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

Vengono quindi ulteriormente ampliate le comunicazioni per la precompilata: vi confluiranno anche i dati delle erogazioni liberali, a seguito dell’avvenuta pubblicazione del Decreto 3 febbraio 2021 relativo agli enti del Terzo settore destinatari delle elargizioni.

Un successivo provvedimento delle Entrate, sentito il Garante per la privacy, stabilirà le modalità di trasmissione (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021).

Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze dispone che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le associazioni di promozione sociale (Aps), le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono all’Agenzia delle entrate la comunicazione con:

  • i dati delle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite da persone fisiche a loro favore nel corso dell’anno precedente;
  • i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la donazione.

In merito alle problematiche del Terzo settore CommercialistaTelematico ha approntato una intera sezione, vedi…

 

Anno 2020 ancora facoltativo. Anni successivi

Per le erogazioni liberali effettuate nel corso del 2020 la comunicazione da parte delle associazioni del Terzo settore dei dati relativi alle elargizioni effettuate da donatori continuativi o, comunque, da tutti i soggetti per i quali dal pagamento risulti il codice fiscale, rimane ancora facoltativa.

Lo stesso provvedimento, però, specifica che le associazioni del Terzo settore sono tenute a inviare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, la comunicazione relativa alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante:

  • a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021, se dal bilancio d’esercizio risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro;
     
  • a partire dall’anno d’imposta successivo, il 2022, se dal bilancio d’esercizio risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220 mila euro.

Gli enti che effettuano l’invio dei dati devono trasmettere anche gli estremi delle erogazioni liberali restituite nel corso dell’anno oggetto della comunicazione, con l’indicazione del soggetto verso il quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.

La comunicazione, inoltre, riguarda l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.

I versamenti oggetto della comunicazione devono risultare effettuati a mezzo banca, ufficio postale, o comunque mediante i sistemi di pagamento, come le carte di debito o di credito e prepagate, previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997.

Per le comunicazioni da effettuare in via facoltativa non è previsto l’applicazione di sanzioni, a meno che l’errata comunicazione non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Non vanno inviati i dati di chi si limita a raccogliere le donazioni effettuate da altri soggetti.

Le disposizioni riportate nel decreto si applicano agli enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali a decorrere dall’anno d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (comma 10 dell’articolo 101 del codice del Terzo settore) o a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), se successivo all’autorizzazione.

Le modalità per l’invio della comunicazione dei dati saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la privacy.

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A cura di Vincenzo D’Andò

Giovedì 18 febbraio 2021

 

Informazioni estrapolate dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico