Questa prassi commerciale, che può produrre benefici alle controparti, genera alcuni dubbi sulla gestione della contabilità, in particolare per la gestione dei crediti verso clienti da parte di imprenditori esonerati dalla tenuta dei corrispettivi. Vediamo di chiarirli...
Distributore di carburante: disciplina fiscale
I distributori di carburante per uso di autotrazione sono stati autorizzati dal D.M. 7 febbraio 1991, attuativo dell’art. 74, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a effettuare le liquidazioni Iva periodiche e i relativi versamenti con cadenza trimestrale, anziché mensile, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre (senza applicare la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi).
Nel caso in cui i distributori di carburante pongano in essere un'attività che risulta prevalente, in termini di volume d'affari, rispetto a quella di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione, possono eseguire le liquidazioni e i versamenti con cadenza mensile, se, ovviamente, tenuti al rispetto di tale periodicità per l'attività principale, considerando anche i corrispettivi deri