Al via la banca dati delle locazioni brevi

di Cinzia De Stefanis

Pubblicato il 13 ottobre 2021

Al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore immobiliare a breve sarà operativa la banca dati per strutture ricettive, alla quale saranno tenuti ad iscriversi gli operatori del settore. Vista l'importanza della nuova banca dati ai fini dei controlli sugli affitti turistici, ne esaminiamo modalità di costituzione, gestione e accesso.

banca dati locazioni breviA breve partirà la banca dati su strutture ricettive. Dalla partenza della banca dati i locatori di affitti brevi, gli albergatori e i bed & breakfast saranno inseriti in una banca dati della ricettività, la finalità è quella di contrastare l’evasione nel settore turistico. 

L’introduzione della banca dati, adottata in pieno accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, renderà omogenei i dati delle strutture ricettive su base nazionale.

Il Ministero del Turismo detta le modalità di costituzione, gestione e accesso alla banca dati, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Il provvedimento è attuativo dell’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

 

Informazioni contenute nella banca dati

Le informazioni contenute nella banca dati riguardano:

  • tipologia di alloggio;
     
  • ubicazione;
     
  • capacità ricettiva;
     
  • estremi dei titoli abilitativi;
     
  • soggetto che esercita l’attività ricettiva;
     
  • codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico (per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una Regione o in una Provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della Regione o della Provincia autonoma e del Comune di ubicazione).

Per le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi ubicati in una Regione o in una Provincia autonoma, che non ha adottato un proprio codice identificativo, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l’indicazione della tipologia di alloggio, delle Regione o della Provincia autonoma e del Comune di ubicazione.

Se la Regione o la Provincia autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico generato.

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Fonti:

Ministero del Turismo Decreto del 29 settembre 2021 prot. 1782

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

 

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A cura di Cinzia De Stefanis

Mercoledì 13 ottobre 2021

 

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