Società di comodo in periodo di pandemia e lotta all’evasione fiscale

L’epidemia da Covid ha avuto un impatto importante sull’economia con successivi risvolti sulle dichiarazioni dei redditi da presentare: uno dei problemi emergenti è quello delle società che rischiano di essere considerate di comodo per il semplice fatto di aver registrato un calo di fatturato durante la pandemia.

Società di comodo: informazioni introduttive

società comodo pandemia evasione fiscaleLa normativa riferibile alle società di comodo è stata introdotta nel panorama legislativo allo scopo di dissuadere i contribuenti dall’intestazione di beni a società, qualora l’obiettivo vero dei contribuenti fosse sostanzialmente solo una comunione a scopo di godimento del bene stesso (regolamentato civilisticamente dagli articoli 1100-1116 del Codice Civile) e non l’esercizio di una attività imprenditoriale (in forma societaria, come regolata dagli articoli 2247 e seguenti del codice civile).

Intestarsi determinati beni a titolo privato anziché farlo attraverso l’utilizzo di uno schermo societario comporta tra l’altro:
– la maggiore spesa per IVA (ricorrendone i corretti presupposti invece la società la può recuperare);
– l’impossibilità di poter recuperare quote di ammortamento,
– risparmi di imposte a seguito di spese di manutenzione e di eventuali interessi passivi collegati all’acquisto del bene e
– inoltre – soprattutto all’epoca – era molto sentito il problema del cosiddetto “redditometro”, l’accertamento sintetico fondato sul possesso di una serie di beni (allora, le norme – ora superate – focalizzavano l’attenzione soprattutto sul possesso ed uso di auto, imbarcazioni, cavalli, aerei, case e poco altro).

In questa situazione è stato introdotto l’art. 30 della Legge 724/1994 che prevede – per determinate realtà – una tassazione penalizzante ed altre difficoltà quali la limitazioni all’utilizzo di eventuali crediti IVA e riporto di perdite da precedenti esercizi.

Negli anni ’90 fecero tanto scalpore le “scoperte” di intestazioni a società di costosissimi panfili e/o auto di grande cilindrata e/o aeromobili che nella realtà erano utilizzati da ricchi “proprietari”, anche molto noti pubblicamente.

A questi soggetti interessava soprattutto non permettere al Fisco di collegare quel certo bene alla propria posizione fiscale personale, che probabilmente veniva presentata con dichiarazioni di redditi non proporzionali.

 

La lotta all’evasione fiscale

Come spessissimo accade in Italia, per mettere in difficoltà gli evasori fiscali (quasi tutta la burocrazia fiscale introdotta degli ultimi anni ha questo scopo!) si impongono restrizioni, adempimenti, difficoltà, a tutti i contribuenti: per cercare di colpire 10 evasori fiscali presenti su ipotetici 100 contribuenti, si mettono in difficoltà anche gli altri 90, quando invece il compito di stanare gli evasori dovrebbe essere a carico del lavoro dell’Agenzia delle Entrate e non dei contribuenti e dei loro consulenti, ad esempio attraverso l’uso e incrocio dell’infinità di dati messi a disposizione dalle centinaia e centinaia di banche dati, utilizzando anche l’intelligenza artificiale e tutti gli strumenti di cui essa dispone.

 

Società di comodo: requisiti per non risultare non operative

Succede ora che, soprattutto in questo periodo di pandemia, tantissime società che oggettivamente non stanno abusando dell’intestazione societaria, si trovano nelle condizioni di non riuscire a raggiungere i volumi di ricavi decisi a tavolino dalla norma sulle società di comodo: per non risultare fiscalmente non operative, i ricavi, gli incrementi delle rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, indicati nel conto economico dell’anno devono superare il:

  1. 2% del valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di persone, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
     
  2. 6% del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria, per:
     

    • immobili A/10 (uffici), la predetta percentuale è ridotta al 5%;
       
    • immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4%;
       
    • tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell’1%;
       
  3. 15% del valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

In questi calcoli occorre assumere il volume dei ricavi e proventi, nonchè i valori dei beni e delle immobilizzazioni, in base alle risultanze medie dell’esercizio oggetto di dichiarazione e dei due precedenti.

 

Società di comodo e pandemia

Nel periodo di circolazione del virus che stiamo attraversando non sempre è possibile raggiungere/mantenere questi livelli e si ritiene pertanto che almeno per il biennio 2020/2021 (nella speranza che la pandemia finisca!) sarebbe corretto ed auspicabile che lo Stato sospendesse queste regole o almeno, in subordine, che per questi anni riducesse i parametri di cui sopra.

Ci risulta che l’onorevole Gian Mario Fragomeli abbia presentato una interrogazione al MEF in sede di Commissione Finanze per chiedere quali iniziative intenda assumere il Ministero per salvaguardare quelle società, in particolare di piccole e medie dimensioni, cui corrisponde una reale giustificazione economica, senza alcun fine elusivo, anche prevedendo una sospensione o alleggerimento dell’applicazione della normativa sulle società di comodo per l’anno in corso in ragione della crisi economica dovuta alla pandemia (interrogazione 5-06627).

Purtroppo la risposta del MEF è stata negativa, in pratica per due motivazioni:
  • risulta già presentata una proposta di modifica normativa con richiesta di sterilizzazione automatica delle disposizioni relative alle società di comodo e in perdita sistematica, che però è già stata bocciata anche a causa dei negativi effetti di gettito;
     
  • i contribuenti interessati possono comunque avvalersi degli interpelli disapplicativi ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b), dello Statuto del contribuente, Legge 212/2000, per dimostrare l’impossibilità di raggiungimento dei limiti imposti o di non aver potuto effettuare operazioni rilevanti IVA, e l’agenzia potrà vagliare caso per caso il merito della richiesta.

 

Interpello

Certo, ufficialmente basta presentare un semplice interpello per vedersi riconoscere le proprie ragioni ma purtroppo tantissimi contribuenti onesti hanno paura di interfacciarsi per queste situazioni con il Fisco, di fare simili richieste.

Molto spesso nella pratica, nel mondo reale (spesso il Fisco si è dimostrato lontano da questo), non ci sono le prove concrete richieste dall’Agenzia delle entrate per dimostrare ad esempio che la contrazione dei ricavi di una attività artigianale è “vera” e che i costosi macchinari (che incidono al 15%!) precedentemente acquistati non hanno lavorato tanto quanto ci si attendeva oppure situazioni di non comunione a scopo di godimento dove però si è stati costretti a ridurre notevolmente, se non azzerare completamente, il canone di locazione.

 

Sospendere la normativa delle società di comodo

Anche in questo caso, anche in occasione di questa gravissima pandemia mondiale, per individuare 10 evasori si mettono in difficoltà altri 90 contribuenti onesti.

Con la pandemia con la quale ci scontriamo è opportuno sospendere questa normativa anche se si rischia un calo di gettito.

 

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A cura di Roberto Pasquini

Giovedì 30 settembre 2021