Il modello redditi 2021 per l’anno 2020 è estremamente problematico per i soggetti a rischio di diventare società di comodo. In questo articolo proponiamo una disamina della disciplina delle società di comodo, dei casi di disapplicazione ed una guida alla compilazione del quadro RS
Tempo di imposte e operatività delle società: alcune premesse
Pur con i ritardi causati dalla pandemia da Covid 19 il tempo scorre e si sta avvicinando il 30 giugno, data di prima scadenza per il versamento delle imposte (naturalmente salvo prossime aupicate proroghe).
Sappiamo che anche i calcoli sull’operatività delle società potrebbero incidere sui versamenti:
- sia per chi andasse ad adeguarsi al reddito minimo operativo;
- sia per coloro che hanno un credito IVA potenzialmente compensabile ma che, per effetto della non operatività, potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover sospendere la sua compensazione.
Ricordiamo che le situazioni che fanno insorgere il problema delle società di comodo possono nascere da due situazioni diverse:
- una riguardante il periodo d’imposta in corso (il 2020) a seguito delle verifiche da effettuare in aderenza all’articolo 30 della Legge 724/2004;
- la seconda afferente il cosiddetto periodo di osservazione (2015-2019), nel quale la società ha sempre dichiarato un risultato fiscale negativo.
In questo caso la norma di riferimento è l’articolo 2, comma 36-quinquies del D.L. n. 138/2011.
Per entrambe le situazioni di potenziale non operatività, il Legislatore ha previsto dei casi di disapplicazione o delle esimenti, al verificarsi delle quali la società fuoriesce dalla casistica “di comodo” e ritorna ad essere una società operativa.
Vediamo, allora, come funzionano le due previsioni normative appena descritte.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Esclusioni
- Disapplicazione
- La quantificazione dei beni
- I ricavi presunti
- Società non operative e regime premiale ISA
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Società non operative
L’articolo 30 della Legge n. 724/2004 individua le società che sono da considerare non operative in quei soggetti che, rispetto al valore delle immobilizzazioni contabilizzate, si trovano ad aver prodotto ricavi non consoni e non congrui all’investimento effettuato.
Aspetti soggettivi
Per l’individuazione dei soggetti interessati dalle regole delle società di comodo dobbiamo affrontare il primo comma dell’articolo 30 il quale afferma che possono essere società non operative:
- le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- nonché le società e gli Enti non residenti che abbiano nel territorio nazionale una stabile organizzazione.
Vengono escluse dalla non operatività le società cooperative e quelle consortili, in quanto questa forma sociale hanno ottenuto si dagli albori una tutela speciale. Sono inoltre escluse le società semplici in quanto parificate dal legislatore alle persone fisiche.
Aspetti oggettivi
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, sempre nel comma 1 dell’articolo 30, vengono individuati gli indici che consentono, attraverso l’applicazione di determinate percentuali a selezionati elementi patrimoniali, di identificare un ammontare minimo di ricavi da confrontare con quelli effettivamente realizzati.
Gli elementi patrimoniali su cui determinare l’operatività o meno delle società sono:
1) I beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c), d) ed e) e i crediti
I beni rilevanti risultano essere i seguenti:
- le quote di partecipazione in soggetti IRES e in società di persone, e le partecipazioni PEX (articolo 87 del TUIR) (C.M. n. 6/2006);
- gli strumenti finanziari similari alle azioni secondo quanto previsto dall’articolo 85, comma 1, lettera d) del TUIR;
- le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa secondo quanto previsto dall’articolo 85, comma 1, lettera e) del TUIR;
- i crediti di finanziamento concessi a terzi che hanno natura finanziaria, cioè che derivano da un impiego del capitale (vedi Circolare n. 48/E del 1997).
Va necessariamente precisato che non devono essere considerate le azioni proprie poiché non danno origine a percezione di dividendi.
2) Gli immobili e navi
Per identificare l’esatta collocazione al fine del calcolo, gli immobili vanno suddivisi in 3 sub categorie alle quali corrisponde un coefficiente di determinazione dei ricavi diverso:
- uffici che rispondono alla categoria A/10 (RS119 per le società di capitali e RS14 per le società di persone);
- immobili a destinazione abitativa (RS120 per le società di capitali e RS15 per le società di persone);
- acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti;
- altri immobili (RS118 per le società di capitali e RS13 per le società di persone).
Ovviamente si ricorda che gli immobili e le navi rilevano solamente se iscritti tra le immobilizzazioni mentre non rilevano se essi costituiscono beni merce.
Si deve sottolineare a tale proposito che, per gli immobili e navi (destinate all’attività commerciale, alla pesca, al salvataggio) (RS118 per le società di capitali e RS13 per le società di persone) rilevati nella forma suddetta, (beni immo