La società che applica il regime contabile semplificato può rivalutare i beni d’impresa beneficiando della misura introdotta dal decreto “Agosto 2020” senza obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto, da presentare però a richiesta all’Amministrazione Finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la modifica dei valori.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un suo parere relativo ad un interpello riguardante l’esonero dall’obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione dei beni d’impresa.
Il quesito: rivalutazione dei beni di impresa: obblighi di bollatura o vidimazione?
Nel caso posto all’esame del Fisco una società dichiara di avvalersi del regime di contabilità semplificata previsto per le imprese minori e di essere interessata alla rivalutazione dei beni d’impresa prevista dall’articolo 110, del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104, convertito con modificazione dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Al riguardo osserva che, l’articolo 15, comma 2, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, cui rinvia il comma 7, del citato articolo 110, dispone, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, che
“La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta“.
A tal riguardo, a seguito della soppressione dell’obbligo di bollatura e vidimazione dei libri contabili disposta dall’articolo 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con la risoluzione 3 marzo 2010 n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che
“[…] si ritiene che l’onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, previsto dall’articolo 15, della legge n. 342 del 2000, per i soggetti in contabilità semplificata, non sia più compatibile con il vigente sistema normativo. In altri termini, coerentemente con quanto previsto per i soggetti