Oggi è l'ultimo giorno per le rate della rottamazione ter

Oggi 6 settembre scade l’ultimo giorno per versare le rate della rottamazione-ter dopo la sospensione per emergenza CoronaVirus. Ne approfittiamo per ricordare come sono state riorganizzate le scadenze delle rate e di come è possibile richiedere le rateazioni per i versamenti delle cartelle esattoriali

rate rottamazione terGrazie alla possibilità di avvalersi dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine fissato al 31 agosto 2021, i pagamenti della rata della rottamazione ter (scaduta originariamente a maggio 2020) potranno essere effettuati fino al 6 settembre; per il pagamento dovranno essere utilizzati i bollettini riferiti all’originaria scadenza di maggio 2020 già in possesso dei contribuenti o recuperabile sul sito di Agenzia entrate-Riscossione.

In caso di versamenti oltre il termine previsto o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Rottamazione ter: le nuove scadenze per il 2021

Con la riscrittura delle scadenze per il versamento delle rate 2020 di “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” ancora dovute, le successive scadenze sono invece le seguenti:

  • il 30 settembre 2021 per le rate scadute il 31 luglio 2020;
  • il 31 ottobre 2021 per la rata scaduta il 30 novembre 2020.

La legge prevede inoltre – ma non sono da escludersi novità al riguardo – che il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 sia effettuato (cumulativamente!) entro il prossimo 30 novembre.

Cartelle esattoriali: la ripresa dei versamenti

Per quanto riguarda invece il pagamento delle pregresse cartelle esattoriali:

  • se scadute prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”), il contribuente dovrà procedere nel mese di settembre con il tempestivo versamento delle somme dovute o richiedere e ottenere un provvedimento di rateizzazione per evitare l’avvio delle procedure di recupero;
     
  • se scadute dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”) al 31 agosto 2021, il pagamento dovrà essere effettuato (anche questo cumulativamente!) entro il 30 settembre 2021;
     
  • se invece si tratta di rateizzazioni in corso, le rate in scadenza dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”) al 31 agosto 2021 devono essere effettuate entro il 30 settembre 2021 versando almeno un numero di rate sufficiente a evitare la decadenza degli stessi, fissata in dieci rate anche non consecutive.
    Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

 

Le possibilità di rateizzazione

E’ interessante ricordare come i contribuenti che non riescono a pagare quanto dovuto in un’unica soluzione possono chiedere la rateizzazione del debito e avvalersi, in questo particolare momento, delle agevolazioni introdotte dal decreto Ristori fino al 31 dicembre 2021.

Si sta parlando della possibilità, per le rateizzazioni attive all’8 marzo 2020 e per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2021, di beneficiare di un periodo più lungo per la decadenza che si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste).

Pertanto, in vista della scadenza di pagamento di fine settembre è necessario prestare molta attenzione al calcolo esatto delle rate che non sono state versate durante il periodo di sospensione e provvedere al saldo di quelle che consentono di non superare il limite consentito di 10 rate per rimanere in regola con la rateizzazione.

Tra l’altro, per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, il decreto Ristori ha elevato da 60 a 100mila euro la soglia di debito per il quale basta una semplice domanda, senza la necessità di dover presentare la documentazione  che attesti lo stato di difficoltà economica, per ottenere l’ammissione automatica alla dilazione ordinaria fino a 6 anni (72 rate).

Può presentare una richiesta di dilazione anche chi era decaduto da una precedente rateizzazione prima della fase emergenziale, senza il vincolo del versamento delle rate scadute. Stessa possibilità è ammessa anche per coloro che al 31 dicembre 2019 erano decaduti dalle definizioni agevolate (le cosiddette “rottamazioni” e il “saldo e stralcio”) che possono rateizzare le somme ancora dovute.

 

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Lunedì 6 Settembre 2021

a cura di Danilo Sciuto