L’incidenza dei costi in caso di accertamento induttivo

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 13 settembre 2021

In questo approfondimento analizziamo come va valutata l'incidenza dei costi in caso di accertamento induttivo, e quali possono essere le diverse regole per la ricostruzione del reddito d'impresa ed il recupero dell'IVA.

Con una recente sentenza n. 20436 del 19 luglio 2021, i giudici di Piazza Cavour si sono occupati della problematica relativa all’incidenza dei costi nell’ambito dell’accertamento induttivo.

 

Svolgimento del processo

incidenza dei costi in caso di accertamento induttivoL'Agenzia delle entrate, a seguito di indagine bancaria, emetteva nei confronti di una Srl, nonché del socio unico, avvisi di accertamento per l'anno 2006 per Iva, Ires e Iva (e per Irpef quanto al socio).

L'Ufficio, in particolare, rilevava che dal conto corrente intestato al nipote del socio, emergevano consistenti movimentazioni; queste, peraltro, dalle dichiarazioni rese dall'interessato, erano interamente ascrivibili allo zio; le dichiarazioni venivano confermate dallo zio, che riconosceva la titolarità delle somme come riferibili all'attività di compravendita di prodotti caseari svolta con ditta individuale.

L'Agenzia, attesa la sostanziale inattività della ditta individuale, carente di mezzi e strutture organizzative, riteneva la movimentazione bancaria, e le relative operazioni, riferite alla Srl, di cui era socio totalitario.

L'impugnazione proposta dai contribuenti era rigettata dalla CTP di Isernia. La sentenza era confermata dal giudice d'appello.

E di conseguenza i contribuenti ricorrono in Cassazione, denunciando, per quel che ci interessa in questa sede, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 per aver la CTR omesso di considerare i costi ai fini della rideterminazione induttiva del reddito d'impresa.

Leggi anche il commento sulla stessa sentenza in tema di contraddittorio e indagini finanziarie


Il pensiero della Cassazione

La Corte sottolinea che l'accertamento induttivo cd. puro ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, può legittimamente fondarsi sulle indagini bancarie dalle quali emerga, anche per l'entità del reddito evaso (nella specie l'ammontare delle movimentazioni rilevate era di Euro 197.246,39 a titolo di versamenti e di Euro 311.144,77 a titolo di prelevamenti), una situazione di totale inattendibilità della contabilità dell'impresa, senza che ne derivi l'ineludibile svolgimento di una attivit