Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per riduzione canoni di affitto

Dal 6 luglio e fino al 6 settembre 2021, è possibile inviare le richieste per ottenere il contributo a fondo perduto per i locatori che decidono di ridurre i canoni di locazione per gli inquilini di abitazioni principali: è l’agevolazione concessa per il 2021 dal decreto Ristori e resa operativa dall’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione del provvedimento con cui ha approvato anche il relativo modello di istanza e le istruzioni per la compilazione.

istanza riconoscimento contributo fondo perdutoL’Agenzia delle entrate ha approvato il modello e le istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 9-quater del Dl 137/2020, cd. decreto Ristori, come modificato dalla legge di conversione 176/2020.

Con il citato e provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono definite:

  • le modalità di presentazione dell’istanza;
     
  • il suo contenuto informativo;
     
  • i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni contenute nel comma 3, dell’articolo 9-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Decreto ristori).

L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene i riferimenti del contratto di locazione relativo all’immobile adibito ad uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l’abitazione principale del locatario, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

La trasmissione dell’istanza è effettuata mediante un servizio web messo a disposizione nell’area riservata del soggetto richiedente; sulla base dei dati dell’istanza, la procedura espone l’importo teorico massimo del contributo spettante.

Il valore definitivo del contributo è calcolato nel rispetto del limite di spesa di 100 milioni di euro.

Se le risorse stanziate risultano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi teorici calcolati, l’Agenzia provvede al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti, comunicando la percentuale di riparto mediante apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Dopo il 31 dicembre 2021, l’Agenzia controlla la coerenza dei dati delle istanze trasmesse rispetto ai contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni risultanti al sistema dell’Anagrafe Tributaria.

Per ciascuna istanza l’Agenzia determina l’effettivo contributo spettante.

Il contributo è erogato mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

 

Questi gli argomentio qui trattati:

 

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Elementi contenuti nell’istanzadi riconoscimento del contributo a fondo perduto

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da erogare al locatore in caso di riduzione dell’importo del canone di locazione, contiene le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale del locatore, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo e il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
     
  • l’IBAN del conto corrente intestato al locatore richiedente il contributo;
     
  • la rinuncia al contributo in caso di istanza già inviata;
     
  • i dati del contratto o dei contratti relativi ad immobili situati in comuni ad alta densità abitativa e che costituiscono l’abitazione principale del locatario, oggetto di rinegoziazione, la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato, l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione con l’indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo.

 

Compilazione del modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del locatore (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ecc.) a cui spetta il contributo.

Come si compila il quadro:

  • Dati del locatore

    Nel riquadro va indicato:
     

    • se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l’istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1, nella casella denominata “Codice carica”;
       
    • se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata “Codice carica”.
       
  • IBAN

    Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al locatore;
     

  • Rinuncia al contributo

    Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l’istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia.
    In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del locatore e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).
    La rinuncia riguarda sempre l’importo totale del contributo richiesto e può essere presentata entro il 31 dicembre 2021.

     
  • Sottoscrizione

    Nel riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione.
     

  • Impegno alla presentazione telematica

    Il riquadro va compilato nel caso in cui l’istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario.
    In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell’apposito campo.
    In caso di rinuncia, gli intermediari possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l’istanza.

istanza riconoscimento contributo fondo perduto

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Relativamente alla compilazione del quadro A per ciascun contratto di locazione oggetto di rinegoziazione dovrà essere compilato un distinto rigo (A1, A2, ecc. ) e, qualora i righi del quadro non fossero sufficienti si potranno utilizzare più moduli, indicandone il numero nella casella “Mod. n.” in alto a destra.

Distinti righi dovranno essere utilizzati anche in caso di più rinegoziazioni riguardanti il medesimo contratto. In tal caso deve essere barrata la casella “Continuazione” per indicare che si tratta dello stesso contratto di locazione del rigo precedente.

La casella non può essere barrata nel rigo A1 del modulo n. 1.

Può essere utilizzato lo stesso rigo senza barrare la casella continuazione se, per il medesimo immobile, è stata comunicata una rinegoziazione tramite il modello RLI e si intende effettuarne un’altra, tramite il modello RLI, dopo la presentazione dell’istanza.

Ciascun rigo da A1 a A3 è suddiviso in tre parti.

La prima, sempre presente con i dati del contratto, la seconda e la terza, dedicate rispettivamente ai dati della rinegoziazione già comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI al momento di presentazione dell’istanza e alla rinegoziazione che il richiedente non ha ancora comunicato e che si impegna a comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2021.

 

Parte I – dati del contratto di locazione registrato

Nella prima parte devono essere indicati, in alternativa tra loro, il codice identificativo del contratto oppure gli estremi di registrazione del contratto di locazione (codice ufficio, anno, serie, numero e, se presente, il sotto numero).

Nella casella “Data di inizio del contratto” deve essere indicata la data di inizio del contratto di locazione (antecedente al 30 ottobre 2020).

Invece nella casella “Importo canone annuo” occorre indicare il canone originario della locazione ovvero l’importo del canone previsto prima della rinegoziazione (o delle rinegoziazioni) indicata (o indicate) nella presente istanza.

Nella casella “Quota possesso” occorre indicare la percentuale di possesso dell’immobile oggetto della locazione riferita al locatore che presenta l’istanza (ad esempio, in presenza di due comproprietari inserire il 50%).

Nel caso di variazione nella percentuale di possesso nel corso dell’anno 2021, deve essere indicata la percentuale di possesso alla data di presentazione dell’istanza.

La casella “Dichiaro che l’immobile oggetto della locazione è ubicato in comune ad alta tensione abitativa e costituisce abitazione principale del locatario” deve essere obbligatoriamente barrata per dichiarare che relativamente all’immobile o agli immobili oggetto del contratto di locazione sono presenti i requisiti previsti dalla norma.

 

Parte II – dati della rinegoziazione già comunicata alla data di presentazione dell’istanza

Nelle caselle Data inizio rinegoziazione e Data fine rinegoziazione devono essere indicate le date di inizio e fine del periodo in cui trova applicazione il canone rinegoziato.

Nella casella Importo canone annuo rinegoziato deve essere indicato l’importo del nuovo canone (ridotto rispetto a quello precedente).

Tale dato corrisponde all’importo indicato nella casella “corrispettivo cessione/risoluzione-canone rinegoziato” sul modello RLI presentato all’Agenzia per la comunicazione della rinegoziazione.

 

Parte III – dati della rinegoziazione programmata (da comunicare con il modello RLI entro il 31 dicembre 2021)

La casella Dichiaro che intendo rinegoziare il canone entro il 31/12/2021 va barrata nel caso in cui ancora non si è proceduto a comunicare la rinegoziazione, ma si intende farlo successivamente alla presentazione dell’istanza, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021.

Nelle caselleData inizio rinegoziazione e Data fine rinegoziazione devono essere indicate le date di inizio e fine del periodo in cui trova applicazione il canone rinegoziato.

Nella casella Importo canone annuo rinegoziato deve essere indicato l’importo del nuovo canone, ridotto rispetto a quello precedente.

Tale dato corrisponde all’importo che sarà indicato nella casella “corrispettivo cessione/risoluzione-canone rinegoziato” sul modello RLI da presentare all’Agenzia per la comunicazione della rinegoziazione ed è determinato considerando l’importo del canone mensile rinegoziato per l’intera annualità di locazione, indipendentemente dai mesi in cui la rinegoziazione si applica.

 

Come si predispone l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

Con il provvedimento delle Entrate in commento è approvato l’allegato modello Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione con le relative istruzioni, composto da un frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali e dal “quadro A”.

L’Istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Nell’applicativo web vengono precompilati, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, i dati del contratto di locazione e quelli relativi alla rinegoziazione già comunicata tramite il modello RLI al momento della presentazione dell’istanza.

Nell’applicativo web, è possibile indicare i dati relativi alla rinegoziazione del canone di locazione che si intenderà porre in essere entro il 31 dicembre 2021.

L’applicativo web calcola l’importo del contributo teorico massimo, determinato in base ai dati trasmessi da colui che predispone l’istanza.

 

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza di riconoscimento del contributo a fondo perduto

La trasmissione dell’Istanza è effettuata esclusivamente mediante il servizio web.

L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata dal 6 luglio al 6 settembre 2021.

È possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova Istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

È possibile, inoltre, presentare entro il 31 dicembre 2021 , una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione.

Successivamente, è rilasciata una seconda ricevuta contenente l’importo che sarà effettivamente erogato secondo le modalità definite .

Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web.

 

Requisiti per la presentazione dell’istanza

Il contributo spetta a condizione che:

  • la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
     
  • l’immobile adibito ad uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario;
     
  • il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
     
  • la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI;
     
  • la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

 

Erogazione del contributo a fondo perduto

Successivamente al 6 settembre 2021, data di chiusura del canale telematico per la presentazione delle istanze, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del soggetto richiedente, nell’area riservata del sito internet, l’importo teorico massimo del contributo calcolato rispetto al numero totale delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico.

Successivamente al 31 dicembre 2021, l’Agenzia effettua l’elaborazione delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico e per le quali non sia stata presentata istanza di rinuncia dopo la data del 6 settembre 2021, controllando la coerenza dei dati in esse indicati rispetto ai contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni risultanti al sistema dell’Anagrafe Tributaria.

Per ciascuna istanza l’Agenzia determina l’effettivo contributo spettante, non considerando eventuali contratti di locazione terminati prima dell’efficacia della rinegoziazione programmata o eventuali rinegoziazioni non comunicate o comunicate con dati diversi da quelli indicati nell’istanza.

Inoltre, se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell’anno 2021, sono considerate le sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto locatore, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del locatore.

La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

 

Attività di controllo

Sulla base dei dati presenti nell’Istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria al 31 dicembre 2021.

In caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), ove ne ricorrano i presupposti.

 

Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate n. 180139, del 6 luglio 2021

 

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A cura di Federico Gavioli

Martedì 13 luglio 2021