È prorogato al 31 luglio 2021 lo specifico credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
L’art. 4, del decreto legge n. 73, del 25 maggio 2021 (cd. Sostegni bis) proroga al 31 luglio 2021, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo: cosa prevede il decreto Rilancio
Occorre preliminarmente ricordare che l’articolo 28, del decreto legge n. 34 del 2020, cd. decreto Rilancio, ha introdotto un credito d’imposta per l’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
È previsto che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Tale credito d’imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50 per cento.
Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti.
Tale credito è riconosciuto anche a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del relativo canone e del 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
In particolare la disposizione prevede che per le strutture alberghiere e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Per tali soggetti l’agevolazione spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo