Come versare le somme derivanti da accertamento per recupero di contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato quali codici tributo utilizzare per versare gli importi dovuti a seguito dell’adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non dovuti.

Accertamento del contributo a fondo perduto non dovuti

contributo a fondo perduto non spettanteCon l’articolo 25 del DL 34/2020 è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, in possesso di determinati requisiti oggettivi e soggettivi.

In tale articolo, il comma 12 ha previsto, tra l’altro, che se il contributo è in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupera il contributo, irrogando le sanzioni nella misura corrispondente a quella prevista dall’art. 13, comma 5, del D. Lgs. 471/97 (ossia dal 100% al 200% dello stesso), norma che riguarda l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.

 

L’Agenzia Entrate sull’accertamento dei crediti non dovuti

Si rileva ancora una volta come il Legislatore abbia ritenuto di punire con maggiore severità questa infrazione, utilizzando la norma di cui al comma 5 (prevista come detto per i crediti inesistenti) e non quella del comma 4 (prevista invece per i crediti non spettanti) che prevede la sanzione del 30%.

Ciò, nonostante non solo la Risoluzione, ma anche la norma, parli di accertamento di crediti “non spettanti” (e non inesistenti).

Oltre al contributo e alla sanzione, ovviamente, andranno corrisposti i relativi interessi (calcolati al 4% ai sensi dell’art. 20 del DPR 602/73).

Tale accertamento avverrà mediante uno specifico atto, ai sensi dell’art. 1, commi da 421 a 423 della L. 311/2004.

La risoluzione precisa poi, che la disposizione del comma 12 (recupero dei contributi non dovuti) si applica anche agli altri tipi di contributo, introdotti successivamente al primo.

 

Codici tributo per versamento del contributo a fondo perduto non spettante

I codici tributo introdotti con la circolare in commento nascono quindi solo per permettere il versamento degli importi in tutto o in parte non spettanti, risultanti da accertamento.

In altre parole, tali codici non vanno utilizzati per il ravvedimento del contributo non spettante.

Il versamento di tali somme va effettuato tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), con i seguenti codici tributo:

  • 7500”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – contributo;
     
  • 7501”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – interessi;
     
  • 7502”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – sanzioni.

Nell’F24 andranno poi indicati:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
     
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’Ufficio; nel campo “tipo”, la lettera “R”; in quello designato come “codice”, i codici tributo sopra indicati; nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
    Per il versamento delle spese di notifica è utilizzato il codice tributo esistente “A100”.

 

Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate n. 45 dell’8/7 scorso

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 13 luglio 2021