L’erronea percezione del Contributo a fondo perduto da parte del contribuente, dovuta all’inserimento nel calcolo del fatturato medio mensile del valore di un bene immobile estromesso/assegnato a sé stesso, giustifica la non applicazione delle sanzioni?
Se i chiarimenti sul corretto calcolo del fatturato sono arrivati solo dopo che le somme sono state erogate al contribuente, non sono dovute sanzioni ma solo interessi?
Contributo a fondo perduto: la normativa
L’articolo 1 del decreto “Sostegni”(D.L. 41/2021) prevede il riconoscimento di “un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”, nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 dello stesso articolo 1.
Erronea percezione del contributo a fondo perduto: il caso esaminato dall’Agenzia Entrate
Il quesito è stato posto da una ditta individuale che, presentato, in data 12 aprile 2021, il modello per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Dl n. 41/2021, lo ha regolarmente percepito dopo pochi giorni, ritenendo di essere in possesso dei previsti requisiti.
L’istante dichiara di aver percepito, il 17 aprile 2021, l’indennizzo del decreto “Sostegni” e di essersi reso conto che non gli spettava solo in seguito ai chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circolare n. 5/2021.
In data 14 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate emana la circolare n. 5/2021 in cui si chiarisce che “le assegnazioni agevolate e le estromissioni agevolate degli immobili, operazioni assoggettate generalmente ad Iva, non dovevano entrare del calcolo della media mensile”, come previsto dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto “Sostegni”.
Con la citata circolare n. 5/2021 l’Agenzia ha precisato che l’assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde a una distribuzione in natura del patrimonio della società nell’ambito dei rapporti tra soci e società e quindi, a differenza di altre operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione (comprese le cessioni di immobili ai soci), le assegnazioni/estromissioni non rientrano tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto “Sostegni” e, prosegue la circolare:
“Alla luce di quanto appena descritto, seppure le operazioni qui in esame siano, ai fini delle imposte dirette, assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, incluse nel campo di applicazione dell’IVA, gli importi derivanti all’estromissione/assegnazione dei beni dell’impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto sostegni»”.
Secondo l’istante, in definitiva, occorre restituire la somma che accreditata, gravata dei soli intere