Fondo di garanzia: ridotte le percentuali dal 1° luglio 2021

E’ stata ridotta la percentuale di copertura al 90% per finanziamenti fino al tetto di 30 mila euro garantiti dallo Stato. Per contro viene previsto un allungamento da 6 a 10 anni dei tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti.

A partire dal 1 luglio 2021 è stata ridotta la percentuale di copertura al 90% per i finanziamenti fino al tetto di 30 mila euro garantiti al 100% dallo Stato.

Previsto, però, un allungamento, da 6 a 10 anni, dei tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti.

Per le nuove operazioni la garanzia scende dal 90 all’80% (eccetto per le imprese con dipendenti tra 500 e 5.000 garantiti da Sace).

Le mid-cap, ossia le imprese con meno di 499 addetti, non potranno più accedere alla garanzia gratuita del Fondo Pmi, ma solo alla garanzia Sace.

Gli enti del terzo settore e quelli non commerciali possono richiedere garanzia al fondo per i finanziamenti di importo fino a 30 mila euro.

Sempre per le mid cap è prevista la possibilità di accedere alla garanzia nell’ambito di portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine finalizzati a progetti di R&S e programmi di investimento.

E’ con il decreto legge Sostegni-bis (Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 106/2021, vedi testo coordinato) che il fondo di garanzia per le pmi viene riportato alle condizioni pre-emergenza.

Pronto il fondo per le grandi imprese in crisi con una dote da 400 milioni di euro.

 

Schema di sintesi Fondo di garanzia Pmi

Mid Cap

fondo garanzia ridotte percentualiSecondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, del DL Sostegni-bis convertito come sopra, le garanzie di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020 convertito nella Legge 40/2020 non potranno più essere concesse alle imprese “diverse dalle Pmi” con un numero di dipendenti non superiore a 499.

Pertanto, a partire dal 26 maggio, il fondo non può più rilasciare garanzie in favore di tali tipologie di imprese, anche se la richiesta di garanzia è stata presentata antecedentemente a tale data.

Tali tipologie di imprese restano comunque ammissibili all’intervento del fondo nell’ambito del rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti.

La garanzia diretta, in alternativa a quanto già previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2017, può essere concessa a copertura integrale della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui la medesima garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all’80 percento del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti definendo lo spessore massimo della tranche junior, anche nelle ipotesi di intervento aggiuntivo di altri soggetti garanti realizzato mediante l’attivazione delle sezioni speciali istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012 (Regione Veneto).

Nel caso di cui al precedente punto, nelle ipotesi di intervento aggiuntivo di altri soggetti garanti realizzato mediante l’attivazione delle sezioni speciali istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012 (regione Veneto), la garanzia diretta può essere concessa a copertura integrale anche della tranche mezzanine.

I soggetti richiedenti la garanzia diretta che dispongono della strumentazione per determinare, in via autonoma, il punto di stacco e spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti ai fini della segnalazione dell’operazione all’Autorità di vigilanza, possono richiedere, in sede di domanda, fermi restando i limiti massimi di copertura previsti dal Decreto 21 giugno 2019, un supplemento di garanzia del fondo, fino al 5 percento della pertinente misura di copertura riconosciuta ai sensi del Decreto 21 giugno 2019, finalizzato ad assorbire l’eventuale differenza positiva, registrata alla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti, tra:

  • l’importo della garanzia del fondo associato al maggiore spessore e relativo ammontare della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, determinato dal soggetto richiedente, ai fini degli obblighi di segnalazione dell’operazione all’organismo di vigilanza, con la propria metodologia;
     
  • e l’importo della garanzia del Fondo associato allo spessore e relativo ammontare della tranche junior, determinato applicando la metodologia riportata in allegato al Decreto 21 giugno 2019.

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A cura di Cinzia De Stefanis

Martedì 27 luglio 2021

 

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