Emissione di fatture false, per operazioni inesistenti. Su chi incombe l’onere della prova? Qual è il ruolo del Fisco nella determinazione di eventuali responsabilità del reato?
La Cassazione su un caso di emissione di fatture false
Si stringono le maglie sull’onere della prova in presenza di fatture ritenute per operazioni inesistenti utilizzati quale prova del sostenimento di costi.
Invero, in un processo di inversione logica dell’indeducibilità di un costo inesistente, attestato da una fattura o altro documento equipollente, questa presuppone dover indagare e provare con onere in capo all’Amministrazione finanziaria della reale emissione del documento ritenuto falso.
È questo il principio recentemente sancito dalla Corte di Cassazione.
L’art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000, recita che è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Le verifiche fiscali sulla configurabilità del reato di emissione di fatture false
La disposizione è fin troppo chiara per ogni superfluo commento ma la sentenza innanzi citata pone la questione che il reato, per essere imputabile all’intestatario della fattura, è necessario verificare se il documento sia stato effettivamente rilasciato dal soggetto imprenditoriale in esso indicato come emittente.
L’oggetto della sentenza narra che l’ipotesi di reato contestata trae origine da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società (utilizzatore delle fatture ex art. 2) e poi estesa ad una ditta individu