Il decreto Sostegni Bis ha esteso ulteriormente la possibilità di avvalersi del bonus locazioni: è arrivata la proroga ai mesi da gennaio a maggio 2021 (e a luglio per le imprese turistico/ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator). Tutte le novità sul bonus…
Il D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha portato ulteriori modifiche al bonus locazioni introdotto dal Decreto Rilancio.
In particolare viene prorogata:
- dal 30.4.2021 al 31.7.2021 la spettanza del credito d’imposta in esame a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi, tour operator;
- da gennaio 2021 a maggio 2021 a favore dei seguenti soggetti:
- esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a € 15 milioni (in precedenza € 5 milioni) nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (ricavi o compensi 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);
- enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
- esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a € 15 milioni (in precedenza € 5 milioni) nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (ricavi o compensi 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);
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Bonus locazioni
Come noto, il legislatore ha introdotto un credito d’imposta calcolato sui canoni di locazione degli immobili strumentali per destinazione e di affitto d’azienda, al fine di contenere gli effetti dell’emergenza Covid-19.
In particolare:
- l’Art. 65, D.L. 18/2020 (“Cura Italia”): ha introdotto un credito d’imposta:
- per le sole imprese, in relazione ai canoni di locazione degli immobili categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), ad esclusione dell’attività di cui agli All. 1 e 2 del DPCM 11/03/2020 (non oggetto di sospensione);
- il credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
- per le sole imprese, in relazione ai canoni di locazione degli immobili categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), ad esclusione dell’attività di cui agli All. 1 e 2 del DPCM 11/03/2020 (non oggetto di sospensione);
- Art. 28, DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”): ha ampliato la portata applicativa del bonus, prevedendo:
- l’estensione:
- a tutti i soggetti passivi (compresi professionisti ed ENC, sia per gli immobili utilizzati nell’attività istituzionale che in quella commerciale eventualmente esercitata), senza limitazione in relazione alla tipologia di attività svolta;
- a qualsiasi immobile di categoria catastale non residenziale (cioè strumentale “per natura”);
- ai canoni di locazione dei mesi di marzo (alternativo rispetto al bonus di cui al D.L. 18/2020), aprile e maggio 2020 (aprile/maggio/giugno per gli esercenti attività alberghiera/agrituristica “stagionale”);
- a tutti i soggetti passivi (compresi professionisti ed ENC, sia per gli immobili utilizzati nell’attività istituzionale che in quella commerciale eventualmente esercitata), senza limitazione in relazione alla tipologia di attività svolta;
- l’introduzione di un limite reddituale: i ricavi/compensi del periodo 2019 non devono eccedere € 5 mil., con la sola eccezione dei soggetti esercenti attività alberghiera.
- l’estensione:
- Art. 77 DL 104/2020 (“Decreto Agosto”): ha modificato la disciplina del bonus prevedendo:
- l’estensione al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive stagionali);
- l’estensione del irrilevanza dell’ammontare dei ricavi 2019 (€ 5 milioni) a favore delle strutture termali;
- la spettanza del credito d’imposta fino a dicembre 2020 per le imprese turistico ricettive con incremento nella misura del 50% del bonus in caso di affitto d’azienda.
- l’estensione al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive stagionali);
- L’Art. 8 DL 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”):
- amplia l’applicabilità del bon