Non sussiste, inoltre, un rapporto di pregiudizialità necessaria tra controversie concernenti avvisi di accertamento basati su un'unica verifica generale e sul consequenziale unico processo verbale di constatazione, ma aventi ad oggetto anni di imposta diversi.
La Cassazione sulle sospensioni parziali del processo tributario
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti principi di ordine processuale, in tema di ammissibilità o meno delle sospensioni parziali nell’ambito del processo tributario e di concetto di nesso di pregiudizialità.
Nel caso di specie, a seguito di attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza, veniva emesso un PVC da cui emergevano, per gli anni dal 2003 al 2006, una serie di violazioni in materia di IRES, IVA ed IRAP, derivanti dalla partecipazione di una società ad una frode carosello, avente ad oggetto cessione di telefoni cellulari.
Dal predetto PVC era scaturito un «primo filone» accertativo, avente ad oggetto il recupero delle imposte dirette e dell'IVA evase, in quanto relative a fatture dedotte per operazioni soggettivamente inesistenti; e un «secondo filone» di accertamenti, che riguardava invece l’IVA in vendita, recuperata dall'Ufficio stante la carenza dei requisiti che avrebbero permesso di considerare le cessioni effettuate come cessioni intracomunitarie.
I consequenziali avvisi di accertamento - relativi agli anni d'imposta 2003, 2004, 2005 e 2006 - venivano impugnati dalla società contribuente.
Le cause relative agli