In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente
In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26462 del 19/10/2018, ha affermato importanti considerazioni in tema di rilevanza della consapevolezza del contribuente della partecipazione ad una frode carosello.
Nel caso di specie, una Snc, nonché i soci in proprio, proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in riforma della prima decisione, aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento per Iva, Irap ed Irpef 2004, a loro notificati all’esito di una verifica, condotta su impulso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, ed avente ad oggetto una frode carosello, concernente l’introduzione in Italia, in evasione di Iva per interposizione di altri soggetti, di autoveicoli provenienti da un rivenditore con sede in Germania.
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