Quando anche un professionista rischia l’accertamento induttivo

Gli elementi di inattendibilità della contabilità che possono portare ad un accertamento che prescinde da essa sono la bassa percentuale di redditività, le fatture dalle descrizioni generiche e l’alta rilevanza delle spese per il personale.

Accertamento analitico induttivo: legittimo anche per il professionista

professionista accertamento induttivoCome è noto, il ricorso all’accertamento analitico induttivo è legittimo quando, pur in presenza di scritture (contabili) formalmente corrette, la contabilità dell’impresa possa considerarsi complessivamente inattendibile, perché confliggente con i criteri di ragionevolezza, sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente. Tale principio è valido anche per il professionista.

 

Il caso di Cassazione

Nel caso di cui alla Ordinanza della Corte di cassazione n. 13085 del 14 maggio 2021, un professionista del settore sanitario (ma ovviamente il principio è estendibile a tutti i professionisti) emetteva fatture con descrizioni generiche e con una redditività abbastanza inferiore rispetto alla zona considerata.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto rilevanti le medie di settore e l’irragionevolezza dei ricavi rispetto ai costi.

La Cassazione ha considerato legittimo l’operato della CTR secondo cui il reddito era stato calcolato sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti e cioè bassa redditività dell’attività professionale rispetto alla media di zona (19% a fronte del 40%), le prestazioni effettuate indicate con estrema genericità nei documenti fiscali, l’alta incidenza del personale, rispetto alla incidenza media, redditività del settore protesi, generalmente il più remunerativo, addirittura negativa.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, è stato considerata irragionevole sia la percentuale di ricarico applicata dal professionista sia la perdita del settore, sia l’alta incidenza del costo del personale, tutte presunzioni che sia valutate singolarmente che nella loro interazione erano in grado di dimostrare l’inattendibilità delle scritture.

In altri termini, per la Cassazione in questo caso è consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e accertare, anche in via presuntiva, maggiori ricavi o compensi, con conseguente spostamento dell’onere della prova sul contribuente.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 24 giugno 2021