La regola alla quale si ispira chiunque svolga una attività economica è quella di ridurre i costi, a parità di tutte le altre condizioni, pertanto, in presenza di un comportamento che sfugga a questo parametro, è legittimo il sospetto che l’incongruenza sia solo apparente e che celi una diversa realtà. La regolarità formale della contabilità non precluderà dunque l’accertamento induttivo. Tutte le volte che, a dispetto della trasparente e corretta tenuta delle scritture contabili e dei documenti di bilancio, la gestione aziendale appaia priva di ragionevolezza e connotata da antieconomicità, sarà consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate. A carico del contribuente resterà l’onere di provare la liceità di dette operazioni
Accertamento analitico induttivo ex art. 39, 1°c., lett. d), del DPR 600/1973
La regola alla quale si ispira chiunque svolga una attività economica è quella di ridurre i costi, a parità di tutte le altre condizioni, e pertanto in presenza di un comportamento che sfugga a questo parametro di buon senso ed in assenza di una sua diversa giustificazione razionale, è legittimo il fondato sospetto che la incongruenza sia soltanto apparente e che dietro di essa si celi una diversa realtà, con il conseguente onere di colui che ha posto in essere un comportamento antieconomico di fornire una giustificazione razionale della propria scelta. L‘accertamento analitico induttivo ex art. 39, 1°c., lett. d), del DPR 600/1973 è legittimo anche in presenza di regolare contabilità, ma intrinsecamente inattendibile, per l’antieconomicità del comportamento del contribuente con ricavi costantemente superiori ai costi e redazione dei bilanci in costante perdita(Cassazione ordinanza del 04 maggio 2018, n. 10660)[1].
La regolarità formale della contabilità non preclude l’accertamento induttivo; tutte le volte che, a dispetto della trasparente e corretta tenuta delle scritture contabili e dei documenti di bilancio, la gestione aziendale appaia priva di ragionevolezza e connotata da antieconomicità, l’amministrazione finanziaria è legittimata a rettificare i risultati dichiarati anche sulla base di presunzioni semplici.
E’ pertanto, consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (CASS. 12-09-2012 n. 15250 sez. T). [2]
Una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un’operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere [3]del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, e il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatarne la regolarità cartacea. Infatti, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile[4] in quanto contrastante con i criteri della ragionevolezza, riguardo all’antieconomicità del comportamento del contribuente, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente.
Dunque, una volta specificati gli indici di non attendibilità dei dati relativi ad alcune poste e denunciata la loro astratta idoneità a rappresentare una diversa capacità contributiva, null’altro il fisco è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento logico fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate[5], soprattutto in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che si possa invocare l’apparente regolarità contrattuale e contabile, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni dì valore di gran lunga eccedente quello effettivo (CASS. 14-06-2013 n. 14941 sez. T).
Mera antieconomicità: diritto alla detrazione Iva
In caso di contestazioni di operazioni antieconomiche il Fisco non può rettificare l’Iva detratta sugli acquisti, salvo non si tratti di operazioni inesistenti, di sovrafatturazioni o di un più ampio contesto di abuso del diritto.
Ciò perché la regola sull’antieconomicità è propria dell’imposizione diretta e per estenderla anche all’Iva è necessario osservare tutti i principi enunciati in materia dalla Corte di Giustizia, i quali, in via generale, non consentono, a questo proposito, alcuna limitazione al diritto di detrazione (CASS. 21-09-2013 n .22130 sez. T).
L’amministrazione non può disconoscere la detraibilità dell’IVA relativa a un costo risultante da una fattura regolarmente registrata limitandosi a rilevare