La nuova disciplina delle vendite a distanza: il sistema dell'OSS attrae anche le prestazioni di servizi

Cosa cambia dal prossimo 1° Luglio per le vendita a distanza/e-commerce? Le novità sono tantissime per chi lavora con l’estero: facciamo il punto sui nuovi regimi e la soglia di 10mila euro…

Disciplina delle vendite a distanza e territorialità della vendita dei beni

vendite distanza oss prestazioni serviziIl recepimento della direttiva comunitaria, avvenuta con il decreto legislativo n. 83/2021, riguardante la disciplina delle vendite a distanza, incide sulle regole della territorialità della vendita di beni nei confronti di consumatori finali comunitari.

Le regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi non risultano modificate, ma anche con riferimento a tale tipologia di prestazioni possono verificarsi rilevanti effetti dovuti alla novella.

Per quanto riguarda il primo punto, il legislatore ha abrogato le precedenti soglie di riferimento, valide per ogni Paese UE, con l’unica soglia di 10.000 euro.

Superato il nuovo limite, le vendite a distanza effettuate nei confronti di consumatori finali si considerano territorialmente rilevanti nello Stato di destinazione dei beni.

Secondo quanto previsto nel nuovo paragrafo 4 dell’articolo 14 della direttiva 2006//CE costituiscono “vendite a distanza intracomunitarie di benile cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione” a partire da uno stato membro diverso da quello di arrivo a destinazione dell’acquirente. 

Devono però coesistere ulteriori condizioni.

In particolare, l’acquirente deve essere un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti all’Iva ex art. 3 par. 1 della direttiva, o qualsiasi altra persona non soggetto passivo.

I beni ceduti non devono essere mezzi di trasporto nuovi o beni ceduti previo montaggio o installazione con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto.

 

Vendite a distanza: la soglia di 10mila euro

Sulla base della nuova definizione dell’Unione europea, le vendite a distanza intra – UE sono rilevanti ai fini Iva nello Stato di origine, quindi nel luogo di partenza dei beni, se il valore totale, al netto dell’Iva delle stesse operazioni non supera, nell’anno in corso e in quello precedente, l’importo di 10.000 euro.

Al fine di verificare l’eventuale superamento della predetta soglia, si deve tenere conto, unitariamente, delle vendite a distanza intracomunitarie effettuate dal soggetto passivo in tutti gli Stati membri.

Devono altresì essere considerate anche le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a privati in tutti gli Stati membri diversi da quelli in cui risulta stabilito il fornitore.

Invece non devono essere considerate, le prestazioni di servizi diverse da quelle sopra indicate.

Pertanto, se le vendite a distanza effettuate in Francia ammontano a 8.000 euro e in Germania sono pari a 3.000 euro, la soglia complessiva risulta superata e le prestazioni sono rilevanti territorialmente nello stato estero comunitario in cui la merce arriva a destinazione e risulta immessa in consumo.

Si verificherà di frequente, quindi, dal 1° luglio 2021, cioè dalla di entrata in vigore delle novità, il superamento della minore soglia di 10.000 euro.

A questo punto si apriranno due alternative ed il contribuente dovrà scegliere.

 

Le scelte per l’IVA…

La prima possibilità consiste nell’identificarsi ai fini IVA in ciascun stato membro dove l’immissione in consumo si è realizzata.

Se i beni giungono a destinazione in diversi Paesi, il contribuente sarà costretto ad attivare la partita Iva in ciascun Paese di riferimento. 

A questo punto risulterà più conveniente, probabilmente, la scelta alternativa, cioè avvalersi dell’OSS.

L’impresa che opta per il One Stop shop dovrà registrarsi sul portale dello sportello unico in Italia, utilizzando gli appositi servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate. 

In tal caso, l’imposta è versata e dichiarata trimestralmente nel solo Stato membro di identificazione, mediante il meccanismo dello sportello unico, e successivamente ripartita tra i diversi Stati membri in cui si è verificata l’immissione in consumo del bene oggetto di cessione.

Deve però tenersi conto, che pur non essendo state modificate le regole relative alla territorialità delle prestazioni di servizi, la scelta di avvalersi dello sportello unico dovrà essere integrale.

Pertanto, essa determinerà effetti anche sulle prestazioni di servizi eventualmente poste in essere

Pertanto, anche le prestazioni di servizi, dovranno in tal caso essere dichiarate per il tramite del portale.

Ai fini della territorialità, come detto, continuerà a trovare applicazione l’art. 7 – ter e le disposizioni successive contenute nel D.P.R. n. 633/1972.

Ad esempio, le prestazioni di ristorazione e catering, diverse da quelle eseguite a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, sono territorialmente rilevanti nel luogo in cui sono materialmente eseguite.

La previsione è contenuta nell’art. 7 – quater, lett c) del D.P.R. n. 633/1972.

Ad esempio, se le prestazioni sono eseguite in Francia, il tributo deve essere assolto in tale Stato.

Se il cedente beni ha optato per lo “sportello unico”, l’Iva sarà trasferita all’ordinamento francese dallo Stato italiano.

Invece, se la stessa prestazione è resa in Italia, le operazioni di periodo saranno dichiarate nella dichiarazione annuale nazionale.

 

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A cura di Nicola Forte

Martedì 22 giugno 2021

 

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Programma

Il webinar ha affrontato i seguenti temi:

  1. Servizi elettronici: prove generali del nuovo sistema (art. 7-octies, Dpr n. 633/1972)

  2. La disciplina per le vendite a distanza di beni intra UE e per tutti i servizi B2C (dal MOSS all’OSS)

  3. Le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica (propria e altrui)

  4. Il regime semplificato d’importazione (IOSS)

  5. Le nuove regole illustrate dall’UE

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