Sussiste differenza, in tema di imposta di registro, tra prescrizione e decadenza, istituti legati alla influenza del tempo sulle vicende giuridiche? La certezza del rapporto giuridico d’imposta esige che il potere di riscossione sia esercitato entro un periodo fissato ex lege?
Il termine decennale previsto per la riscossione dell’imposta di registro definitivamente accertata, può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte del Fisco?
Per interrompere il termine decennale per la riscossione dell’imposta definitivamente accertata è necessario un atto, con carattere recettizio, che metta in mora il debitore?
La prova della notificazione della cartella esattoriale è atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario?
Il tema della prescrizione del credito tributario e della sua interruzione in relazione ad atti riconducibili al Fisco presenta notevoli profili di criticità, risolti da recenti interventi del giudice di legittimità.
Imposta di registro e termini di prescrizione: il principio
In tema di imposta di registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell’imposta definitivamente accertata non è interrotto dalla formazione del ruolo da parte dell’Amministrazione finanziaria ma dalla notifica della relativa cartella di pagamento.
Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione.
La vicenda
Un contribuente, con il ricorso introduttivo avverso una cartella, innanzi al giudice tributario, ha eccepito, per somme dovute a titolo di registro su un lodo arbitrale, la prescrizione della pretesa tributaria.
I giudici tributari di merito hanno appurato che il termine prescrizionale decennale era stato interrotto dalla notifica dell’avviso di liquidazione, nel termine triennale prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 131/86, con la conseguente reiezione dell’eccezione di decadenza sollevata dal contribuente.
In particolare, il giudice del gravame ha precisato che il termine prescrizionale era stato interrotto non solo dalla notifica dell’atto impositivo ma anche a seguito dell’iscrizione a ruolo del debito tributario.
Il giudice del gravame ha rigettato l’appello del contribuente ritenendo che il termine prescrizionale per riscuotere l’imposta accertata era stato interrotto prima dalla notifica dell’avviso di liquidazione (15 ottobre 2003) e poi nuovamente dall’iscrizione a ruolo dell’Ufficio (17 ottobre 2013).
La pronuncia
Con il ricorso in cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell’art. 2943 c.c. e dell’art. 78 d.P.R. n. 131/1986, per non avere il giudice del gravame considerato che al momento della notifica della cartella di pagamento (in data 4 febbraio 2014), il termine di prescrizione decennale di cui al predetto art. 78 era già spirato.
Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno accolto i motivi di doglianza del contribuente sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.
Il termine decennale [1] previsto per la riscossione dell’imposta di registro definitivamente accertata di cui all’art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986:
“non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell’Amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l’iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell’amministrazione”[2].
In altri termini, in materia di riscossione delle imposte, solo la prova della notificazione della cartella esattoriale è atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario perché atto recettizio, in linea con l’art. 2943 comma 2 c.c. che prevede che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.
Nella presente fattispecie, la prescrizione – già interrotta dalla notifica dell’avviso di liquidazione – decorre dalla data in cui l’avviso è stato notificato.
Il nuovo atto interruttivo da considerare non è certamente l’iscrizione a ruolo, bensì la consegna della cartella all’ufficiale postale per la notifica.
Il nuovo atto interruttivo da considerare non è certamente l’iscrizione a ruolo, bensì la consegna della cartella all’ufficiale postale per la notifica, data che né dal ricorso né dalla sentenza impugnata è dato evincere.
Gli Ermellini, pertanto, hanno cassato la sentenza impugnata con rimessione degli atti alla CTR, in diversa composizione, per il riesame della controversia nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Conclusioni: non basta l’iscrizione a ruolo
Non è sufficiente l’iscrizione a ruolo (in quanto atto meramente interno) a interrompere il termine decennale per la r