Dal 22 maggio 2021, data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL Sostegni, e fino al 31 dicembre 2021, le imprese e i lavoratori autonomi, che vantano crediti nei confronti delle P.A., potranno compensarli con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo…con quali modalità?
Compensazione crediti verso la PA: le disposizioni contenute nel DL Sostegni
A partire dal 22 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (L. n. 69/2021) e fino al 31 dicembre 2021, le imprese e i lavoratori autonomi, che vantano crediti verso le Pubbliche Aamministrazioni (PA), potranno compensarli con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Il rinvio al D.M. del 24 settembre 2014 fa sì che vengono confermate le modalità applicate negli anni scorsi e contenute nei DD.MM. del 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012.
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La regolamentazione delle compensazioni dei crediti
Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, in G.U. n. 152 del 2 luglio 2012, ha fissato le modalità con le quali, a partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, mentre il D.M. del 22 maggio 2012, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato in G.U. n. 143 del 21 giugno 2012, ha fissato le “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali”.
Per il raggiungimento dello scopo, il creditore deve acquisire la certificazione prevista dall’art.9, comma 3-bis