Compensazione straordinaria dei crediti verso la P.A.: novità dal Decreto Sostegni

Per la compensazione crediti straordinaria verso la Pubblica Amministrazione finalmente una buona opportunità per imprese e lavoratori autonomi di recuperare più velocemente i loro crediti per cessioni di beni realizzate e prestazioni di servizi erogate.

Compensazione straordinaria di crediti verso la P.A.

compensazione straordinaria crediti verso paIl nuovo comma 17-bis dell’articolo 1 del decreto “Sostegni” [Nel frattempo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69/2021 del primo decreto sostegni, il DL 41/2021, se vuoi scaricare il testo integrale del testo legislativo, clicca QUI ] ha ancora una volta ampliato la validità dell’istituto della “compensazione straordinaria”, consentendo la compensazione dei crediti verso la PA con i carichi affidati entro il 31 ottobre 2020 all’agente della riscossione.

Il tutto, senza l’emanazione di uno specifico decreto ministeriale di attuazione, in quanto restano valide le modalità specificate dal DM 24 settembre 2014.

Con tali crediti si potranno pagare cartelle esattoriali e “simili” (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate, avvisi di addebito dell’Inps).

Per “PA” si intendono le amministrazioni statali, centrali e periferiche (compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, gli enti pubblici nazionali, le università), gli enti territoriali e locali (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane eccetera), gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Affinché i crediti possano essere utilizzati per questo tipo di compensazione straordinaria, occorre che gli stessi siano:
  • non prescritti. Si ricorda che si applica la prescrizione ordinaria di dieci anni ai crediti per i quali le norme non specificano diversamente; per altri, invece, valgono termini più brevi (ad esempio, tre anni per le parcelle dei professionisti, cinque per il pagamento di merci o prestazioni di servizi).
    Per interrompere o prolungare il tempo di prescrizione, il creditore deve notificare al debitore un sollecito di pagamento;
     
  • certi, ossia determinati nel loro contenuto dal relativo atto negoziale (in sostanza, devono risultare da un contratto perfezionato o da un impegno di spesa, regolarmente registrato nelle scritture contabili);
     
  • liquidi, ossia esattamente quantificabili sulla base degli elementi del titolo giuridico da cui discendono;
     
  • esigibili, cioè non devono sussistere “fattori impeditivi” al pagamento (ad esempio, eccezione di inadempimento oppure esistenza di un termine o di una condizione sospensiva);
     
  • certificati dall’amministrazione debitrice a favore della quale è stata resa la prestazione (somministrazione, fornitura, appalto, servizio) tramite l’apposita piattaforma informatica gestita dalla Ragioneria generale dello Stato.
    Ottenuta la certificazione, bisogna presentare istanza di compensazione all’Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale, in caso di esito positivo della verifica di conformità della certificazione, dà luogo all’operazione e rilascia l’attestato di pagamento.
    Se la compensazione riguarda solo una parte dei debiti iscritti a ruolo, occorre indicare gli importi che si vogliono estinguere.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 27 maggio 2021