Ecco una guida pratica alla gestione della procedura di rivalutazione...
L’ultima rivalutazione dei beni d'impresa
Una nuova possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali d'impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, è offerta alle imprese, con l’art. 110, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Questa rivalutazione (si premette che non è esaminata la rivalutazione riguardante i settori alberghiero e termale, di cui all’art. 6-bis, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella L. 5 giugno 2020, n. 40):
- in quanto alla soggettività delle imprese che possono accedervi, può essere invocata dalle seguenti società ed enti [Art. 73, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917]:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Il successivo comma 2, del suddetto art. 73, del D.P.R. n. 917/1986, chiarisce, per quel che ci riguarda, che, tra gli enti diversi dalle società, di cui alla lett. b), del comma 1, sono compresi, “oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo”.
Il richiamo all’art. 15, della L. 21 novembre 2000, n. 342, fa rientrare nella partita della rivalutazione anche le società di persone e le imprese individuali (si veda, di seguito, il paragrafo “Cessione del bene prima del 4° anno successivo alla rivalutazione”), con una tecnica legislativa non perfetta in quanto si fa entrare dalla finestra quanto sembra messo fuori dalla porta. Del resto, non si giustificherebbe una rivalutazione esclusa alle società di persone e alle imprese individuali.
Il comma 7, dell’art. 110, del D.L. n. 104/2020, a tal proposito, recita: “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342”;
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- deve riguardare i beni presenti nel bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (per le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, si tratta del bilancio al 31 dicembre 2019).
In ordine all’aspetto oggettivo del provvedimento in esame, possono formare oggetto di rivalutazione (si veda la Circolare del Ministero delle Finanze del 16 novembre 2000, n. 207) le:
- immobilizzazioni materiali, ammortizzabili o meno.
Quali, ad esempio, gli immobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri, gli impianti ed i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali;
- immobilizzazioni immateriali, incluso l’avviamento, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati quali, ad esempio: i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- partecipazioni in società controllate o collegate, in base all’art. 2359 c.c., a condizione che le medesime costituiscano immobilizzazioni.
Mentre, non rientrano nella rivalutazione:
- i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa;
- i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, ecc.);
- le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento, in base all’art. 2359 c.c.;
- le partecipazioni che, sebbene siano valutate di controllo o collegate, sempre in base all’art. 2359 cod. civ., non costituiscono tuttavia immobilizzazioni;
- i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa;
- immobilizzazioni materiali, ammortizzabili o meno.
- per espressa previsione legislativa, i beni d’impresa e le rivalutazioni attengono agli artt. 11, 13, 14 e 15 (Capo I, Sezione II), della 21 novembre 2000, n. 342, in quanto compatibili con la nuova normativa;
- riguarda le imprese che redigono il bilancio d’esercizio senza adottare i principi contabili internazionali (per questi ultimi, l’art. 110, comma 8, del D.L. n. 104/2020, consente la rivalutazione in armonia con l’art. 14, comma 1, della L. n. 342/2000);
- può essere effettuata anche se in contrasto con l’art. 2426 c.c. e con ogni altra disposizione di legge vigente in materia;
- se effettuata, deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, si tratta del bilancio al 31 dicembre 2020