In questo periodo di crisi economica si può avvertire l’esigenza di mettere in liquidazione la società di capitali, vediamo in quali casi è possibile evitare l’intervento del notaio.
La cessazione delle società di persone senza la formale procedura di liquidazione
L’art. 2275 del Codice Civile non obbliga le società di persone a seguire il procedimento formale di liquidazione, con la conseguenza che le stesse possono rinunciare a questo procedimento.
Detto art. 2275 c.c. prevede la nomina dei liquidatori (o di un liquidatore), così attivando la procedura formale di liquidazione, solo se si verificano contemporaneamente le seguenti due condizioni:
- il contratto sociale non prevede il criterio di liquidare il patrimonio sociale;
- i soci non siano d’accordo nel determinare detto criterio.
Non verificandosi le anzidette condizioni, il suddetto art. 2275 c.c., avallato dalla giurisprudenza della Cassazione, permette ai soci di effettuare volontariamente la liquidazione societaria, senza attenersi alla procedura formale, seguendo un criterio di liquidazione strisciante.
Il pensiero del Supremo Collegio è manifestato nelle seguenti sentenze:
- Sez. II, del 26 febbraio 2007, n. 4377, che ha confermato la possibilità di applicare, in una società di fatto, lo stesso procedimento di liquidazione indicato nell’art. 2275 c.c., per le società di persone:
“In tema di legittimazione ad agire, poiché alla stregua dell’articolo 2275 c.c. per le società di fatto è solo facoltativo il procedimento di liquidazione, e di questo, in quanto finalizzato a definire i rapporti con i terzi creditori, non può legittimamente invocarsi l’applicazione quando sopravvengano attività che rimangono oggetto, a seguito del pregresso scioglimento, di mera comunione fra gli ex soci, va riconosciuta a questi ultimi piena legittimazione ad agire per il recupero delle dette attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l’attore, che aveva fatto specifico riferimento alla società collettiva irregolare, sciolta due anni addietro, quale ex socio e amministratore, era legittimato ad agire nei confronti della convenuta per il recupero del corrispettivo per lavori di falegnameria eseguiti dalla detta società, senza dover ricorrere alla procedura di liquidazione o a imprecisati provvedimenti giurisdizionali)”.
- Sez. I, dell’8 luglio 2004, n. 12553, che, nel richiamare le sentenze precedenti n. 4169/95 e n. 2006/01, ricorda la possibilità che la società di fatto, dopo il suo scioglimento, sia liquidata direttamente dal socio superstite senza bisogno di una liquidazione formale e che detto socio possa poi continuare l’impresa a titolo individuale.
Sull’argomento, risulta utile ricordare lo studio 203-2018/I del Consiglio nazionale del notariato che riconosce, a differenza che nelle società di capitali dove la procedura di liquidazione è obbligatoria (Si veda la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, del 18 gennaio 1988, n. 326), che detta procedura può non essere osservata, per le società di persone.
Questi gli argomenti qui trattati:
- L’obbligo della procedura di liquidazione per le società di capitali
- La cancellazione d’ufficio della società di capitali dall’Agenzia delle Entrate
- Le cause della liquidazione senza l’intervento notarile
- Le cause della liquidazione senza l’intervento notarile: nel dettaglio
- La procedura semplificata di scioglimento senza il notaio
- Il Ministero dello sviluppo economico e la liquidazione semplificata
- Allegato A – Breve commento del contenuto degli articoli codicistici relativi alla liquidazione e cancellazione delle società di capitali
- Allegato B – Le motivazioni per lo scioglimento delle società di capitali
- Allegato C – Passi procedurali per la liquidazione semplificata della società di capitali
- Allegato D – Casi di esonero o meno dalla procedura di liquidazione semplificata di società di capitali e società cooperative
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L’obbligo della procedura di liquidazione per le società di capitali
Per le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata), c’è una serie di articoli del codice civile che regolamentano l’iter per la loro liquidazione (Per opportuna conoscenza, i seguenti articoli hanno validità sino al 31 agosto c.a., risultando già modificati a partire dal 1° settembre 2021, ad opera dell’art. 380, comma 2, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).
Pertanto, con riferimento alle società di capitali, si rimanda:
- all’Allegato A, per un breve commento sugli articoli del codice civile che regolamentano la loro liquidazione e cessazione;
- all’Allegato B, per evidenziare le loro cause di scioglimento.
Sull’obbligo della procedura di liquidazione delle società di capitali, come anticipato, la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza del 18 gennaio 1988, n. 326, ha affermato che le società di capitali, prima di essere cancellate dal registro delle imprese, sono vincolate a seguire la procedura della liquidazione:
“A tal fine, oltre che le norme finora richiamate, è prevista l’obbligatoria procedura della liquidazione a norma degli artt. 2449 e segg. c.c.(Attuali artt. 2484 – 2496 c.c.)”.
La cancellazione d’ufficio della società di capitali dal registro delle imprese
L’ultimo comma dell’art. 2490 c.c. dispone la cancellazione d’ufficio della società, dal registro delle imprese, se per oltre 3 anni consecutivi non sia depositato il bilancio di liquidazione.
Quindi, la predetta cancellazione d’ufficio richiede le seguenti condizioni:
- la messa in liquidazione della società;
- il mancato deposito del bilancio di liquidazione per oltre 3 anni consecutivi, il che significa che il bilancio non deve essere stato presentato per almeno 4 anni.
Sull’argomento, la Corte di Cassaz