La dichiarazione IRAP 2021 della holding industriale

di Ennio Vial

Pubblicato il 19 maggio 2021

In questo contributo esamineremo i profili Irap delle holding industriali in vista della prossima dichiarazione. I due aspetti più rilevanti attengono alla aliquota maggiorata ed alla base imponibile allargata. Prenderemo le mosse da questo secondo aspetto.

Va da subito rilevato come la definizione di holding industriale ai fini Irap sia sempre quella dell’art. 162 bis deTuir illustrata in un precedente intervento[1]. Ciò per due ordini di motivi.

Innanzitutto, perché il comma 1 dell’art. 162 stesso dispone espressamente che la definizione vale anche ai fini dell’irap.

In secondo luogo perché, come vedremo, la norma Irap prevede una apposita disciplina “per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati”.

Il riferimento all’art. 162 bis del Tuir appare evidente.

 

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La base imponibile IRAP nelle holding industriali

dichiarazione irap 2021 holding industrialiL’art. 6 D.Lgs. 446/1997 è rubricato “Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari”.

Lo stesso sembra riferirsi esclusivamente agli intermediari finanziari, peraltro utilizzando una locuzione molto più approssimativa di quella dell’art. 162 bis.

Il comma 9, tuttavia, detta una disciplina specifica per le holding industriali.

Lo stesso, infatti, stabilisce che:

Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.

Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare”.

Il comma è stato modificato, da ultimo, dall’art. 12, comma 2, n. 3), D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (c.d. decreto ATAD).

Per l’applicazione di tale ultima disposizione si veda l’art. 13, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 142/2018.

Il legislatore ha previsto l’entrata in vigore delle nuove previsioni per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 ma ha altresì contemplato una clausola di salvaguardia per le annualità pregresse che in questa sede non è il caso di approfondire.

E’ appena il caso di ricordare come la versione previgente della norma in vigore fino al 2018, per gli esercizi precedenti, continuasse a fare riferimento alle società per cui era obbligatoria l’iscrizione ad uno specifico albo ai sensi dell’art. 113 del TUB[2].

Dalla lettura del comma 9 dell’art. 6 D. Lgs. 446/1997 emerge che la base imponibile irap delle holding è sostanzialmente più ampia di quella classica delle società commerciali in quanto comprende gli interessi attivi e passivi.

E’ impossibile valutare se la previsione sia favorevole o sfavorevole.

Infatti, se la holding riceve interessi attivi si determinerà un aggravio di irap, mentre, se prevale il pagamento di oneri finanziari, la base imponibile risulterà ridotta.

Ferma restando, quindi, l’impossibilità di una generalizzazione, possiamo tuttavia osservare come generalmente la holding, risultando il polo di attrazione e di gestione della liquidità infragruppo, si troverà probabilmente ad avere una prevalenza di interessi attivi e quindi un aggravio di irap.

Va comunque rilevato come non concorrano in alcun modo alla base imponibile irap i dividendi e le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.

 

L’aliquota maggiorata

Un aspetto che sicuramente risulta sfavorevole per la holding è rappresentato dalla aliquota irap maggiorata.

Infatti, l’art. 16 co. 1-bis D.Lgs. 446/1997 stabilisce che:

Nei confronti dei soggetti di cui:

[…]

  1. b) all' articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

 […]”.

La norma va tuttavia coordinata con i successivi interventi del legislatore.

Dal 1° gennaio 2015 è applicabile l'aliquota del 4,65 per cento, per effetto dell'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, disposta dall'art. 1, comma 22, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

L'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24 aprile 2014, n. 66 aveva sostituito l’aliquota del 4.65% con quella del 4.2%. L’abrogazione di questa ultima previsione ha ripri