Nel conferimento di partecipazioni di controllo, la nozione di “società conferitaria” apre a scenari interpretativi rilevanti. In assenza di limiti espressi, si discute se possano rientrarvi anche le società di persone, ampliando così l’ambito applicativo dell’operazione. Un’analisi che intreccia logica sistematica, principio del realizzo controllato e aperture giurisprudenziali, solleva interrogativi sul reale perimetro soggettivo dell’istituto e sulle sue potenzialità evolutive.
Conferimenti di partecipazioni di controllo e soggetti coinvolti: natura giuridica e limiti interpretativi dell’art. 177, comma 2, TUIR
In ordine alla disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni di controllo la triade dei soggetti coinvolti nell’operazione sono:
- la società conferitaria che acquisisce o integra il controllo della società scambiata,
- la società scambiata o conferita della quale la conferitaria riassume la potestà decisoria ai sensi dell’art. 2359, comma1, n.1
- i soci conferenti, ovvero i soci della società scambiata/conferita che possono riassumere qualsiasi natura soggettiva e tributaria (persone fisiche imprenditori e non imprenditori, società di persone, società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali).
Realizzo controllato e natura dei soggetti partecipanti
In specifico ordine alla natura dei soggetti, si deve sottolineare come il comma 2 dell’art. 177 TUIR, anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 17 del D.Lgs 192/2024, testualmente continui ad operare un rinvio generico a “società conferitaria” senza, quindi, procedere a contrassegnarla come società di capitali ed altresì come non espliciti alcun preciso collegamento con il territorio nazionale, da cui derivi l’obbligo di connotare la conferitaria come residente.
Nonostante la mancanza di indicazioni legislative stringenti, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto con la risoluzione n. 43/E del 4 aprile 2017 che per “asseriti motivi di ordine logico sistematico” abbiano da valere i medesimi elementi di caratterizzazione soggettiva previs