Una società che gestisce la liquidità con acquisti di azioni quali investimento di portafoglio può acquisire la qualità di holding?
In passato sussisteva tra gli operatori un grosso profilo di incertezza in tema di valutazione della prevalenza dell’art. 162 bis del Tuir nel caso delle società che, dovendo gestire una significativa liquidità, magari nata a seguito della dismissione di partecipazioni societarie o beni rilevanti, si trova ad acquistare azioni in società quotate che sono tuttavia gestite come investimento di portafoglio e non, invece, come investimenti di lungo periodo.
Sul punto l’Agenzia è intervenuta con due risposte ad interpello dove è stato chiarito in modo univoco che le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante non rilevano come voci utili al far considerare la società come una holding.
Società con gestione di liquidità che acquista azioni quali investimento di portafoglio: le elaborazioni della dottrina
In passato, per le partecipazioni che consistono in meri investimenti di portafoglio, Assoholding, nella sua circolare 2 del 2019, aveva proposto il seguente approccio.
Per stabilire se una società esercita in via prevalente attività di assunzione di partecipazioni, si dovrebbero escludere dal “calcolo della prevalenza”, i meri investimenti di portafoglio da individuare nelle partecipazioni in società quotate inferiori al 3% o al 5%, se si tratta di PMI, secondo l’articolo 120 del TUF.
Un precedente in tal senso è costituito dalla C.M. 21/E/ 2015 in materia di ACE[1].
Secondo questo approccio, la rilevanza verrebbe riconosciuta solamente alle partecipazioni che superano una determinata soglia di rilievo (3% o 5% a seconda dei casi).
Il caso affrontato dall’Agenzia Entrate
Il caso della risposta 266 del 19 aprile 2021 è quello di una società che ha un oggetto sociale particolarmente vasto che comprende le seguenti attività:
- l’assunzione di partecipazione e gestione di partecipazioni in altre società o enti;
- l’acquisto, la gestione e la vendita di titoli di debito e azionari, quotati e non, prodotti finanziari e averi mobiliari in genere;
- la compravendita, la permuta, la locazione, l’affitto di beni immobili ed ogni ulteriore attività connessa e accessoria.
E’ inoltre previsto che al fine del compiuto svolgimento dell’attività di cui sopra, la Società potrà erogare finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio di garanzie, con esclusione, tuttavia, dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata per legge.
La Società, in via non prevalente, può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell’oggetto sociale, con esclusione delle attività indicate nell’art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
Di fatto, tuttavia, la società si limita a gestire della liquidità.
Ovviamente non nei confronti del pubblico, ma nell’esclusivo interesse dell’unico socio.
Le risorse finanziarie sono gestite per il tramite di primari istituti bancari cui è stato conferito apposito mandato, ma anche in via diretta attraverso investimento in fondi di varia natura.
Viene segnalato che il bilancio è stato redatto conformemente ai principi contabili OIC.