Da più parti sorgono dubbi sull’obbligo di indicare i contributi a fondo perduto, incassati nel corso del 2020, nella nota integrativa del bilancio 2020.
In linea di massima, l’obbligo sussiste in quanto si tratta di erogazioni di somme di denaro ricevute nel corso del 2020 che non costituiscono misure a carattere generale (nel qual caso sarebbero state escluse dall’obbligo) ma sono destinate ai soggetti individuati sulla base di taluni criteri selettivi (dimensione, attività, ecc.).
Facciamo chiarezza sulla questione…
I contributi a fondo perduto del 2020
Tra le misure adottate dallo Stato e da altri enti locali nel corso del 2020 per far fronte agli effetti dell’epidemia da Covid particolare rilevanza assumono i contributi a fondo perduto erogati ai soggetti titolari di partita IVA, da parte dell’Agenzia delle entrate.
[NdR: vedi aggiornamento 2022: Indicazione delle agevolazioni in Nota Integrativa: il caso del bilancio abbreviato e micro]
Si tratta, tra gli altri, delle seguenti misure agevolative, ossia dei contributi a fondo perduto per:
- soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologia Covid 19 (art. 25 del decreto legge n. 34/2020);
- attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59 del decreto legge n. 104/2020);
- operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 1 del decreto legge n. 137/2020);
- contributi a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settore economici interessati dalla nuove misura restrittive del DPCM 3 novembre 2020 (art. 2 del decreto legge n. 149/2020);
- contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione (art. 2 del decreto legge n. 172/2020).
A questi si aggiungono una serie di altri contributi erogati, sempre nel corso del 2020, da parte di altri Ministeri, Regioni, Comuni, Camere di Commercio, ed altri eventuali altri enti territoriali.
La questione che si pone, quindi, è se tali contributi a fondo perduto debbano essere indicati nella nota integrativa del bilancio 2020, ricordando che le società di capitali sono obbligate all’adempimento, mediante appunto indicazione in nota integrativa[1], in quanto “soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile”, come prevede il comma 125-bis della legge n. 124/2017.
Al riguardo, si rileva che in un precedente intervento[2], al quale si rimanda per eventuali approfondimenti, è stata esaminata la disciplina che obbliga all’indicazione, in nota integrativa e, per i soggetti non obbligati alla nota integrativa, sul proprio sito internet o sul portale dell’associazione di categoria di appartenenza, con l’indicazione delle agevolazioni esclude dall’obbligo, delle modalità, dei termini e delle sanzioni in caso di inosservanza all’obbligo.