Che confusione! Il Legislatore da una parte obbliga le società con bilancio abbreviato o micro all’indicazione sul sito internet delle erogazioni ricevute e dall’altra stabilisce che l’obbligo di trasparenza possa essere assolto mediante indicazione nella nota integrativa.
L’approssimarsi del termine per la redazione ed approvazione del bilancio dell’esercizio 2021 ripropone la questione se sia possibile o meno indicare le agevolazioni nella nota integrativa dei bilanci abbreviati e micro redatti dai soggetti obbligati all’iscrizione del bilancio di esercizio al Registro delle imprese (società di capitale e cooperative).
Il Legislatore ha fatto confusione!
Indicazione delle agevolazioni in nota integrativa: la disciplina vigente
La disciplina sulla trasparenza delle agevolazioni è contenuta nell’art. 1, comma da 125 a 129, della legge n. 124/2017
Sotto il profilo degli adempimenti, i soggetti obbligati sono distinti nelle seguenti nelle seguenti categorie:
- soggetti obbligati alla redazione della nota integrativa al bilancio d’esercizio e all’eventuale bilancio consolidato;
- soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa;
- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D. Lgs n. 286/1998.
Soggetti obbligati alla nota integrativa
Per i soggetti che fanno parte della prima categoria, in genere si tratta delle società di capitali con bilancio ordinario, l’adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
Nei casi di bilancio consolidato, l’informativa da rendere in nota integrativa è obbligatoria sia nel