Un caso di reato di omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi: svolgimento del processo
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto veniva parzialmente accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e rigettato l'appello incidentale della società.
Veniva così riformata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso della contribuente, avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRES, IRAP e sanzioni per l'anno di imposta 2005, con cui erano stati determinati maggiori redditi rispetto a determinati contratti di compravendita immobiliare.
La sentenza della CTR accoglieva nel merito la prospettazione dell'Agenzia quanto alla legittimità della ripresa per omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi in relazione alla compravendita di un immobile, sulla base di un accertamento analitico-induttivo (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3), rideterminando il valore del cespite in Euro 399.000 in luogo dei 350.000 dichiarati in compravendita e degli Euro 540.110,34 accertati dall'Agenzia.
Avverso la decisione propone ricorso la contribuente.
I motivi della decisione
Osserva la Cassazione che, nel caso in questione:
“il ricorso all'accertamento analitico-induttivo e il fondamento della ripresa per omessa contabilizzazione e dichiarazion