Superbonus: concetto di contemporaneità tra lavori trainati e trainanti – Risposta al volo

Per poter fruire dell’agevolazione relativa al Superbonus 110% sui lavori trainati, occorre che questi siano contemporanei a quelli trainanti. Ma cosa si intende per contemporaneità?

contemporaneità lavori trainati e trainanti

DOMANDA

Per poter fruire dell’agevolazione relativa al Superbonus 110% sui lavori trainati, occorre che questi siano contemporanei a quelli trainanti. Ma cosa si intende per contemporaneità?

 

RISPOSTA

Dal Governo due FAQ chiariscono il significato del termine e la possibilità di dimostrarla

L’introduzione nel già cospicuo e piuttosto intricato “corpus”  di norme agevolative per il settore delle costruzioni del cosiddetto “Superbonus IRPEF al 110%” da parte del “Decreto Rilancio” ha causato la diffusione di svariati concetti, non sempre di chiara interpretazione, ad esso correlati, tra cui quelli di interventi “trainanti  e “trainati”.

Come ormai è stato sufficientemente acclarato, nella prima categoria, ovvero nella categoria degli interventi “trainanti”, rientrano gli interventi di per sé coperti dal 110%, mentre nella seconda rientrano quelli coperti da altri bonus, che però possono accedere all’aliquota maggiorata del 110% nel caso in cui vengano effettuati in parallelo con i primi.

Il tutto, ben inteso, a patto che il lavoro nel suo complesso garantisca il salto di almeno due classi energetiche visto che tutto il complesso normativo è finalizzato ad incentivare investimenti che possano portare a risparmi sul versante dei consumi energetici correlati all’edilizia.

Sulla base di tale distinzione generale si sono però innestati alcuni dubbi specifici:

  • Come bisogna intendere di preciso per contemporaneità degli interventi edilizi “trainanti” con quelli “trainati”?
     
  • In quale modo si può dimostrare il rispetto del requisito in questione?

Le risposte agli appena citati quesiti sono contenute in due diverse FAQ pubblicate sul sito dedicato al “Superbonus IRPEF 110%”.

Nel dettaglio si tratta delle FAQ A04.2 e A04.6.

La A04.2 chiarisce che il termine “congiuntamente” utilizzato dal legislatore, che caratterizza la contemporaneità tra interventi “trainanti” e “trainati” comporta, testualmente che:

“le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.

La A04.6, invece, specifica quali debbano essere le modalità adatte a dimostrare che si sono  rispettate le indicazioni della normativa.

Nel caso di diverse imprese coinvolte nel cantiere ciò risulta facilmente dimostrabile attraverso le date presenti sulle rispettive documentazioni.

Diversa è la situazione nel caso in cui l’intervento venga realizzato da un’unica azienda.

La FAQ citata chiarisce che in quest’ultima fattispecie è semplicemente possibile far riferimento ad una attestazione redatta da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori.

Entrambi questi concetti si applicano direttamente alla sostituzione dei serramenti nel caso in cui tale procedura funge da lavoro trainato nell’ambito di un intervento che consenta l’accesso al  “Superbonus IRPEF 110%”.

 

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A cura di Massimo Pipino

Sabato 10 aprile 2021