L’Agenzia Entrate torna su una questione relativa agli interventi su edifici unifamiliari ribadendo la sua estraneità alle attività volte ad appurarne le caratteristiche tecniche ai fini della fruizione del Superbonus. In particolare ci soffermeremo sul caso degli edifici unifamiliari privi di agibilità/abitabilità.
L’Agenzia Entrate sulla valutazione dei requisiti per la fruizione del Superbonus
Con recente risposta, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che esula dalle sue prerogative appurare le caratteristiche tecniche di un intervento ai fini del suo corretto inquadramento in ambito edilizio, incluso l’accertamento delle condizioni previste ai fini dell’applicazione dell’articolo 24, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 all’edificio (secondo cui “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata”).
Edifici posseduti da un solo proprietario: il caso dell’immobile singolo unifamiliare privo di agibilità/abitabilità
La succitata risposta, per certi versi, si indirizza nello stesso senso della successiva n.168 visto che ripre