Il Ministero del Lavoro torna sulla materia relativa ai lavoratori fragili includendo coloro i quali, in virtù di patologie pregresse risultino più a rischio di altri di contrarre il Covid-19, ma anche i soggetti a cui sia stata riconosciuta una grave disabilità ai sensi della Legge 104/92. Esaminiamo le novità introdotte dal Decreto Sostegni: evidenti le maggiori tutele nei confronti di questa particolare categoria di lavoratori.
Lavoratori fragili: premessa generale
Come dettato dal Ministero del Lavoro e della Salute, rientrano nel “concetto di fragilità” i lavoratori che, a causa di una patologia preesistente, sono esposti al rischio di un esito grave dell’infezione da COVID-19 e rientrano nella categoria anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di “disabilità grave” ai sensi della Legge n. 104-1992.
Il Decreto Sostegni, fino alla data del 30 giugno 2021, per i lavoratori fragili dispone che le assenze dal lavoro sono equiparate al ricovero ospedaliero e non sono computate ai fini del periodo di comporto e dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili.
Novità del Decreto Sostegni: analisi dei punti principali
Come noto il Decreto Sostegni n. 41 del 22 marzo 2021 è entrato in vigore il 23 m
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