ASD e SSD: passaggio automatico al nuovo Registro nazionale delle attività sportive, ma nuovi adempimenti per i bilanci

Passaggio automatico al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per le ASD e per le SSD già esistenti (iscritte cioè all’attuale Registro CONI, destinato a scomparire).

ASD e SSD: attivazione del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

asd e ssd registro attività dilettantistichePassaggio  automatico al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (presso il Dipartimento per lo sport, sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per le Associazioni Sportive Dilettantistiche e per le SSD già esistenti (iscritte all’attuale Registro CONI destinato a scomparire).

Per i soggetti già esistenti e già iscritti al Registro CONI, l’art. 12 del decreto prevede, infatti, la trasmigrazione automatica dal 1° gennaio 2022.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (entro il 1° luglio 2021) il dipartimento dello Sport dovrà emanare un provvedimento che ne disciplini modalità di tenuta, conservazione e gestione.

Nel Registro verranno iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa la didattica e la formazione, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale (FSN), di una Disciplina sportiva associata (DSA) o di un Ente di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI.

L’iscrizione garantirà la natura dilettantistica di SSD e ASD, per tutti gli effetti che l’ordinamento (sportivo) ricollega a tale qualifica.
Il tutto sembra ormai destinato ad uscire fuori dalla sfera del CONI.

L’art. 7 del D.L. 136/2004 viene abrogato dal 1° gennaio 2022 (proroghe disposte dal DL 41/2021, c.d. decreto “Sostegni”).

 

Nuove realtà da iscrivere

Per le nuove realtà neocostituite, l’iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche avverrà attraverso un’istanza da presentarsi al Dipartimento per lo sport – su richiesta della SSD o ASD – da parte della FSN, DSA o EPS a cui sono affiliate.

L’istanza andrà corredata da tutta una serie di documenti atta a dimostrare che vi siano effettivamente i presupposti per l’iscrizione dell’ente sportivo dilettantistico.

Infatti, oltre ai dati anagrafici dell’ente, dei diversi soggetti che rivestono ruoli al suo interno, dei tesserati e delle attività sportive/didattiche/formative svolte, andranno indicati gli impianti dove si svolge l’attività sportiva e i relativi contratti di utilizzo (comodato, concessione o locazione), nonché i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, indicando soggetti, mansioni svolte e compensi.

 

Obblighi di bilancio (a schema libero)

Annualmente andrà depositato, tramite l’organismo affiliante, il rendiconto economico-finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea dei soci, con il relativo verbale, nonché tutti i verbali che riguardano modifiche statutarie o che modificano gli organi sociali o la sede legale dell’ASD.

L’obbligo per tali enti di redigere un rendiconto economico-finanziario è condizione necessaria per poter godere della decommercializzazione dei proventi derivanti da attività istituzionali svolte a fronte di corrispettivo a favore di soci, associati e tesserati.

Pertanto le Asd fruiranno di un’ampia libertà nella scelta della tecnica di esposizione dei dati economici e finanziari consuntivi, a differenza degli Ets, tenuti al rispetto di norme codificate dal punto di vista contabile e tecnico applicativo dal Codice del Terzo Settore.

Spetterà all’ente stesso, laddove lo ritenga opportuno, definire in maniera più precisa i criteri a cui rifarsi per la formazione del bilancio.

Le SSD, invece, seguono le regole del codice civile per la predisposizione del bilancio e tenuta delle scritture contabili.

Nel caso in cui l’impostazione della tenuta dei conti non venga revisionata volontariamente, gli enti sportivi andranno «in continuità» anche dopo l’applicazione della riforma.

Va ricordato che la tenuta dei conti assume rilievo anche ai fini fiscali.

In questo senso, le Asd che optino per il regime 398/1991 (regime speciale o forfettario che dir si voglia) sono esentate, oltre che dagli obblighi e dalla tenuta dei libri Iva, anche dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi.

 

La tenuta dei registri IVA viene sostituita dal Registro di cui al Dm 11/2/1997

Attenzione al fatto che per le ASD/SSD con proventi pari o superiori a 400 mila euro, titolari di partita Iva, viene previsto l’obbligo di tenuta dei registri Iva oltre che della presentazione delle dichiarazioni dei redditi (Ires ed Irap) ed Iva secondo le regole ordinarie.

Confermate le precedenti richieste in merito al modello Eas, da cui sono esentati gli Ets.

 

Diversi gli obblighi, invece, per gli enti del Terzo settore (Runts ancora in attesa del suo “decollo”)

Gli Enti del Terzo Settore, anche se non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, hanno obblighi di tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali.

In particolare, gli Ets non commerciali devono adottare scritture contabili cronologiche e sistematiche capaci di esprimere le operazioni di gestione e di fornire la base per la rappresentazione del bilancio di esercizio civilistico.

Inoltre occorrerà tenere scritture contabili separate per le attività svolte con modalità commerciali mentre per le raccolte pubbliche di fondi viene previsto un rendiconto specifico.

 

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A cura di Vincenzo D’Andò

Venerdì 9 aprile 2021

Informazioni tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico