La tracciabilità delle spese sanitarie – Risposta al volo

Facciamo chiarezza su una questione su cui alcuni hanno avanzato dubbi: un nostro utente ci chiede se ai fini della tracciabilità delle proprie spese sanitarie occorre conservare estratto conto della carta di credito con cui ha effettuato il pagamento. E’ vero?

tracciabilità spese sanitarie

DOMANDA

Ho sostenuto una spesa medica da un medico specialista, ed ho pagato con la carta di credito.

Mi hanno detto che devo conservare una copia dell’estratto conto della carta di credito. E’ vero?

 

RISPOSTA

La risposta si evince dalla semplice lettura della norma.

Il comma 679 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/19) ha infatti previsto, a partire dalle spese pagate dall’ 1/1/2020, che la detrazione dall’irpef spetti a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D. Lgs. n. 241/97.

In altre parole, la norma subordina la detraibilità della spesa al mezzo di pagamento utilizzato, sia esso carta di debito, di credito, assegno o bonifico.

Non occorre altro.

E, per inciso, non occorre nemmeno che lo strumento di pagamento sia intestato alla stessa persona a cui è intestato il documento di spesa.

Il contribuente A potrà quindi detrarre la spesa, ancorchè pagata con carta di credito intestata a B.

Addirittura, la conservazione del documento che dimostri come è avvenuto il pagamento potrà essere sostituita da una semplice annotazione, sul documento di spesa (fattura o ricevuta) fiscalmente detraibile che attesti che il pagamento sia avvenuto con mezzi diversi dal contante (specificando, preferibilmente, se con bonifico, bancomat o carta di credito)

Nel caso di pagamento con carta di credito o bancomat, insomma, non serve l’estratto conto della carta, bensì basta il semplice “scontrino” che attesta l’avvenuta transazione.

Per completezza, indichiamo anche che l’estratto conto non è necessario nemmeno in caso di pagamento con bonifico o assegno.

Nel caso di pagamento con assegno, infatti, basterà la fotocopia dello stesso, mentre nel caso di pagamento con bonifico, basterà la contabile del bonifico stesso.

L’estratto conto della carta di credito, quindi, potrà rendersi necessario solo nel caso in cui chi ha emesso il documento di spesa non abbia indicato come è stata pagata,e, contemporaneamente, si sia smarrito lo “scontrino”.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 22 marzo 2021