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In attesa di una eventuale deroga a tale previsione, si propone una soluzione ai casi in cui il contribuente abbia per errore pagato in contanti.
Spese detraibili: obbligo di pagamento tracciato
L’introduzione dell’obbligo del pagamento tracciato per la maggior parte delle spese detraibili ha inevitabilmente colto di sorpresa la maggioranza dei contribuenti che avevano l’abitudine di pagare i contanti tali somme.
Nei primi mesi del 2020, infatti, non avendo appreso la notizia anche a causa di una scarsa campagna pubblicitaria, in tanti non hanno fatto attenzione a pagare, fra tutte, le spese mediche per visite specialistiche, o le spese funebri, in maniera tracciata, ritenendo assolutamente irrilevante tale circostanza.
Alle ragioni dell’erario è dunque da contrapporre la assoluta buona fede dei contribuenti che hanno sostenuto spese detraibili pagandole in contanti.
Ricordiamo che le uniche spese che non rientrano nell’obbligo in discorso sono:
- le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (laddove con tale termine probabilmente il Legislatore si è voluto riferire solo agli ospedali, case di cura e strutture sanitarie in genere).
Esse, dunque, potranno continuare ad essere saldate in qualsiasi maniera.
...e chi ha pagato in contanti?
Ma arriviamo all’aspetto pragmatico del problema, ossia alla domanda: deve davvero rassegnarsi alla indetraibilità, dunque, chi ha pagato in contanti?
Ebbene, la risposta è negativa.
Una strada c’è, ed è quella di ripetere l’operazione del pagamento, facendosi restituire il denaro dal proprio fornitore e rieffettuando il pagamento, ma stavolta – ovviamente - in maniera tracciata.
Tale soluzione, che ovviamente deve trovare anche il consenso e la disponibilità del creditore originario (il medico, ad esempio), non lede alcun principio di natura fiscale (e nemmeno civilistica).
Non rileva, infatti, che il pagamento tracciato sia avvenuto in un anno (2021) diverso da quello di sostenimento della spesa (2020), in quanto la norma prevede solo l’obbligo di tracciabilità, senza alcun altro vincolo.
Né si creano problemi con l’anno di detraibilità, che resta sempre il 2020 in quanto in tale anno la spesa è stata sostenuta, a prescindere dal successivo rimborso e nuovo pagamento.
Si tratta, d’altronde, di una soluzione già proposta dalla stessa Agenzia delle Entrate in merito ai bonifici per ristrutturazioni qualora essi non fossero stati effettuati a regola (fiscale) d’arte.
Concludendo, dunque, anche chi in buona fede ha effettuato il pagamento in contanti ha una possibilità di non perdere la detrazione spettante.
Per il diverso problema relativo a come giustificare una spesa pagata con mezzi tracciati, dei quali però si è smarrito il documento giustificativo (ad esempio, lo scontrino del bancomat o della carta di credito), rinviamo a questa risposta al volo
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A cura di Danilo Sciuto
Mercoledì 9 giugno 2021