Indagini bancarie e onere della prova

In caso di indagini bancarie quali sono i meccanismi che governano l’onere della prova? Quali possono essere le possibilità di difesa del contribuente?
Ecco un caso di difesa vincente…

Indagini bancarie: i fatti di causa

Annullati due avvisi di accertamento per un totale di euro 200.000 perché il contribuente ha assolto all’onere della prova a seguito di indagini bancarie

Con un’importante sentenza, n. 480/4/2021 pronunciata il 02/12/2020 e depositata il 10/02/2021, la CTR di Puglia, in accoglimento delle tesi difensive dell’Avv. Maurizio Villani, previa riunione dei giudizi, ha rigettato gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce in relazione a due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società e del socio nonché amministratore unico.

In particolare, nella fattispecie in esame, l’Ufficio accertava nei confronti della società un maggior reddito d’impresa, ai sensi degli artt. 32, 39 e 40 del D.P.R. n. 600/1973 e degli articoli 51 e 54 del D.P.R. n. 633/1972 ed art. 19 del D.Lgs. n. 446/1997, con conseguente ulteriore accertamento anche nei confronti del socio.

Gli accertamenti scaturivano a seguito di indagini bancarie che, come noto, in ambito tributario, costituiscono una presunzione legale, che consente all’Ufficio, attraverso la rilevazione di dati bancari relativi a movimentazioni non transitate nelle scritture contabili del contribuente, l’utilizzazione di tali movimentazioni bancarie per ricostruire la base imponibile.

Siffatta utilizzazione di dati emergenti dagli accertamenti bancari ai fini della ricostruzione delle operazioni imponibili opera pertanto de plano, come effetto di una presunzione legale anche se relativa, che consente comunque al contribuente di poter fornire la prova contraria già nella fase amministrativa dell’accertamento.

In subiecta materia, l’art. 32, comma 1, n. 2 del D.p.r. n. 600 del 1973 stabilisce che sono considerati ricavi ovvero compensi i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito di rapporti finanziari, salvo che il contribuente non indichi il soggetto beneficiario di questi movimenti e che tali movimenti non risultino dalle scritture contabili.

L’art. 51, comma 2, n. 2 del D.p.r. n. 633 del 1972 stabilisce, invece, che gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono invitare i soggetti che esercitano imprese arti o professioni ad esibire documenti e scritture o a fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti.

Siffatte disposizioni, come innanzi detto, rappresentano una ipotesi di presunzione legale iuris tantum in favore degli Uffici, a cui segue un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

 

Indagini bancarie: le possibilità di difesa del contribuente

In pratica, al contribuente è consentito liberarsi della presunzione iuris tantum indicando il beneficiario del prelievo; spetta, quindi, al contribuente dimostrare che i prelevamenti o i versamenti oggetto di indagine e riportati in conto corrente sono stati considerati nella determinazione del reddito o ai fini IVA, oppure che tali importi sono estranei a tassazione e fiscalmente irrilevanti.

Orbene, in sede di appello, l’Ufficio ha insistito sulla legittimità del proprio operato, ritenendo che la documentazione esibita dai contribuenti non fosse idonea ad assolvere all’onere della prova imposto ex lege, in quanto era in gran parte costituita da dichiarazioni extraprocessuali rilasciate sia dalla parte che da terzi nonché da schedine di vincita e da scommesse sportive da ritenersi prive di valore probatorio.

I contribuenti, viceversa, hanno insistito sulla validità della documentazione prodotta in quanto idonea ad assolvere l’onere probatorio ad essi spettante.

Tanto premesso, la CTR di Puglia ha accolto le tesi difensive dei contribuenti, ritenendo che, nel caso di specie, le dichiarazioni di terzi, alle quali anche in base ai principi più volte espressi dalla Suprema Corte di Cassazione viene attribuito un valore meramente indiziario, esaminate in relazione agli altri documenti, apparivano idonee a fornire la prova del fatto controverso.

Del resto, è principio ormai noto quello in base al quale:

nel processo tributario, come è ammessa la possibilità che le dichiarazioni rese dai terzi agli organi dell’Amministrazione finanziaria trovino ingresso a carico del contribuente – fermo il divieto della prova testimoniale posto dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – con il valore probatorio ‘proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione’ [Corte Costituzionale, sentenza n. 18 del 2000], va del pari necessariamente riconosciuto anche al contribuente lo stesso potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – beninteso, con il medesimo valore probatorio – dando così concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell’art. 111 Cost., per garantire il principio della parità delle armi processuali nonché l’effettività del diritto di difesa”.

 

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Il valore del giudicato esterno

Oltre a ciò, i giudici hanno altresì rilevato come la società e il socio avevano dimostrato che si era formato il giudicato esterno in altri giudizi tra le stesse parti, in relazione ad altri periodi di imposta, ma conseguenti sempre soltanto ad accertamenti basati sulla movimentazione dei conti correnti e in cui si era discusso delle stesse questioni oggetto del presente giudizio.

Correttamente la CTR ha sottolineato come “Nel processo tributario l’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce che il giudizio relativo ad un periodo tanga conto del giudicato esterno formatosi su un’altra controversia fra le stesse parti per un diverso periodo, quando la relativa sentenza investe elementi pregiudiziali della medesima fattispecie impositiva comune ad entrambi”, per poi aggiungere che:

Nel caso in esame quindi il giudicato esterno deve ritenersi relativo al presupposto comune di tutti gli accertamenti operati solo sulle risultanze dei conti correnti le cui voci sono state comunque giustificate dal contribuente”.

 

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A cura di Maurizio Villani

Sabato 27 marzo 2021